(STATUTO-art. 11)
 
                              Art. 11. 
                            Codice etico 
 
    1. L'Universita' si dota  di  un  codice  etico  della  comunita'
universitaria  formata   dal   personale   docente,   dal   personale
tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'Ateneo. 
    2.  Il  codice  etico  determina  i  valori  fondamentali   della
comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei
diritti   individuali,   nonche'   l'accettazione   di    doveri    e
responsabilita' nei  confronti  dell'Ateneo  e  detta  le  regole  di
condotta nell'ambito della comunita'. 
    3. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano  sotto
la competenza del collegio di disciplina,  decide,  su  proposta  del
rettore, il senato accademico. 
    4. Le infrazioni  del  codice  etico  da  parte  della  comunita'
universitaria danno luogo, a seconda  della  gravita'  delle  stesse,
alle seguenti sanzioni: 
      a) richiamo scritto; 
      b) richiamo con pubblicazione sul sito di Ateneo; 
      c) sospensione per il massimo di tre anni dall'accesso ai fondi
per la ricerca e/o per la didattica dell'Ateneo.