Art. 2. Principi generali 1. L'Universita' e' una comunita' formata dal personale docente, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti, che in essa si riconoscono. Ispirandosi ai principi contenuti nel codice etico di cui all'art. 61, essa impegna i propri componenti al rispetto dei diritti individuali e all'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'Ateneo. 2. L'Universita' assume come indirizzo fondamentale della propria azione il principio dell'autonomia responsabile, che impone la trasparenza e la verifica delle scelte e la rendicontazione dei risultati secondo criteri di qualita', economicita' ed efficacia. 3. L'Universita' opera nel rispetto dei criteri di programmazione, coordinamento e verifica dei risultati. 4. L'Universita' adotta metodi di valutazione, anche ad opera di organismi esterni, della attivita' di ricerca, di didattica e di gestione amministrativa; stabilisce criteri di misurazione e controllo della qualita' dei risultati della ricerca nel rispetto della specificita' delle diverse discipline; adotta, infine, per i progetti di ricerca scientifica, anche in relazione al reclutamento, criteri di valutazione ispirati alle norme di qualita' in uso nella comunita' scientifica. 5. L'Universita' fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera divulgazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la piu' ampia diffusione. Con apposito regolamento ne incentiva il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonche' la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.