(STATUTO-art. 2)
 
                               Art. 2. 
                          Principi generali 
 
    1. L'Universita' e' una comunita' formata dal personale  docente,
dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti, che in essa si
riconoscono. Ispirandosi ai principi contenuti nel  codice  etico  di
cui all'art. 61, essa impegna i propri  componenti  al  rispetto  dei
diritti individuali e all'accettazione di  doveri  e  responsabilita'
nei confronti dell'Ateneo. 
    2. L'Universita' assume come indirizzo fondamentale della propria
azione  il  principio  dell'autonomia  responsabile,  che  impone  la
trasparenza e la verifica  delle  scelte  e  la  rendicontazione  dei
risultati secondo criteri di qualita', economicita' ed efficacia. 
    3.   L'Universita'   opera   nel   rispetto   dei   criteri    di
programmazione, coordinamento e verifica dei risultati. 
    4. L'Universita' adotta metodi di valutazione, anche ad opera  di
organismi esterni, della attivita' di  ricerca,  di  didattica  e  di
gestione  amministrativa;  stabilisce  criteri   di   misurazione   e
controllo della qualita' dei risultati  della  ricerca  nel  rispetto
della specificita' delle diverse discipline; adotta,  infine,  per  i
progetti di ricerca scientifica, anche in relazione al  reclutamento,
criteri di valutazione ispirati alle norme di qualita' in  uso  nella
comunita' scientifica. 
    5. L'Universita' fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto
alla letteratura scientifica e promuove  la  libera  divulgazione  in
rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne
la piu' ampia diffusione. Con apposito regolamento  ne  incentiva  il
deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al  pubblico,
nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale,  la
riservatezza e la protezione dei dati personali, nonche'  la  tutela,
l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.