(STATUTO-art. 4)
 
                               Art. 4. 
                        Attivita' scientifica 
 
    1. L'Universita' promuove la ricerca scientifica e tecnologica di
base  e  applicata,  ponendo  in  atto  ogni  valido   strumento   di
programmazione, organizzazione, finanziamento,  gestione  e  verifica
delle strutture e delle attivita'. Nel rispetto  di  quanto  sopra  e
della liberta' di ricerca, l'Universita' puo' stipulare convenzioni e
contratti,  puo'  fornire  consulenze  ed  e'  libera  di   accettare
finanziamenti, contributi e donazioni, nonche' di  attivare  rapporti
di collaborazione con lo Stato, con le regioni e con  altri  soggetti
pubblici e privati, nazionali ed internazionali. 
    2. Nelle proprie strategie e programmazioni, compatibilmente  con
le proprie dotazioni, l'Universita'  destina  risorse  alla  ricerca,
sulla base  di  criteri  di  documentata  produttivita'  scientifica,
privilegiando la partecipazione ai bandi competitivi e i progetti  di
alta qualita' per la cui valutazione si applicano procedure  validate
in conformita' con gli standard internazionali. 
    3.  L'Universita'  sviluppa,  con  il  supporto  del  nucleo   di
valutazione e del presidio per  la  qualita',  specifici  sistemi  di
valutazione e auto-valutazione delle attivita' e dei risultati  della
ricerca  svolta  nei  dipartimenti,  nei  corsi  e  nelle  scuole  di
dottorato e in tutti i progetti di ricerca finanziati dall'Ateneo, in
coerenza con i sistemi  nazionali  e  internazionali  di  valutazione
della ricerca, utilizzati anche per l'assegnazione delle risorse alle
strutture e per l'applicazione di meccanismi premiali.