Art. 4. Attivita' scientifica 1. L'Universita' promuove la ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, ponendo in atto ogni valido strumento di programmazione, organizzazione, finanziamento, gestione e verifica delle strutture e delle attivita'. Nel rispetto di quanto sopra e della liberta' di ricerca, l'Universita' puo' stipulare convenzioni e contratti, puo' fornire consulenze ed e' libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni, nonche' di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali. 2. Nelle proprie strategie e programmazioni, compatibilmente con le proprie dotazioni, l'Universita' destina risorse alla ricerca, sulla base di criteri di documentata produttivita' scientifica, privilegiando la partecipazione ai bandi competitivi e i progetti di alta qualita' per la cui valutazione si applicano procedure validate in conformita' con gli standard internazionali. 3. L'Universita' sviluppa, con il supporto del nucleo di valutazione e del presidio per la qualita', specifici sistemi di valutazione e auto-valutazione delle attivita' e dei risultati della ricerca svolta nei dipartimenti, nei corsi e nelle scuole di dottorato e in tutti i progetti di ricerca finanziati dall'Ateneo, in coerenza con i sistemi nazionali e internazionali di valutazione della ricerca, utilizzati anche per l'assegnazione delle risorse alle strutture e per l'applicazione di meccanismi premiali.