Art. 5. Attivita' didattica 1. Obiettivo dell'attivita' didattica e' la formazione culturale e professionale dei discenti attraverso la ricerca scientifica e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio da conseguire. 2. Presupposti fondamentali dell'organizzazione dell'attivita' didattica sono un'equilibrata utilizzazione delle competenze e un'adeguata ripartizione delle risorse, al fine di garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio, nel rispetto di criteri basati sul merito. 3. L'Universita' informa lo svolgimento dell'attivita' didattica a modalita' idonee a consentire adeguati tempi di didattica e di ricerca per i docenti, di frequenza e di studio per gli studenti. 4. L'Universita' si impegna a perseguire il costante miglioramento del processo didattico anche mediante: a) metodologie e tecnologie innovative adatte a sviluppare e perfezionare l'apprendimento; b) servizi didattici integrativi, curando particolarmente le forme di assistenza tutoriale; c) idonei strumenti di verifica dell'efficacia del processo didattico; d) adeguato sostegno alle iniziative dei docenti volte al potenziamento della loro attivita' didattica; e) la valorizzazione della partecipazione attiva degli studenti alle attivita' formative. 5. L'Universita' favorisce la mobilita' internazionale degli studenti, ne valorizza le capacita', premia il merito e l'impegno, rimuove gli ostacoli che impediscono il conseguimento di una preparazione di qualita' nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici. 6. L'Universita' adotta la valutazione, anche ad opera di esperti esterni, come sistema per misurare la qualita' delle attivita' didattiche e l'efficacia e l'efficienza dei servizi in favore degli studenti.