(STATUTO-art. 5)
 
                               Art. 5. 
                         Attivita' didattica 
 
    1. Obiettivo dell'attivita' didattica e' la formazione  culturale
e professionale dei discenti  attraverso  la  ricerca  scientifica  e
l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il
titolo di studio da conseguire. 
    2. Presupposti  fondamentali  dell'organizzazione  dell'attivita'
didattica  sono  un'equilibrata  utilizzazione  delle  competenze   e
un'adeguata  ripartizione  delle  risorse,  al  fine   di   garantire
l'effettiva realizzazione del diritto allo studio,  nel  rispetto  di
criteri basati sul merito. 
    3. L'Universita' informa lo svolgimento dell'attivita'  didattica
a modalita' idonee a consentire adeguati  tempi  di  didattica  e  di
ricerca per i docenti, di frequenza e di studio per gli studenti. 
      4.  L'Universita'  si  impegna   a   perseguire   il   costante
miglioramento del processo didattico anche mediante: 
      a) metodologie e tecnologie innovative adatte  a  sviluppare  e
perfezionare l'apprendimento; 
      b) servizi didattici integrativi,  curando  particolarmente  le
forme di assistenza tutoriale; 
      c) idonei strumenti di  verifica  dell'efficacia  del  processo
didattico; 
      d) adeguato sostegno  alle  iniziative  dei  docenti  volte  al
potenziamento della loro attivita' didattica; 
      e) la valorizzazione della partecipazione attiva degli studenti
alle attivita' formative. 
    5. L'Universita'  favorisce  la  mobilita'  internazionale  degli
studenti, ne valorizza le capacita', premia il  merito  e  l'impegno,
rimuove  gli  ostacoli  che  impediscono  il  conseguimento  di   una
preparazione  di  qualita'  nei  tempi  previsti  dagli   ordinamenti
didattici. 
    6. L'Universita' adotta la valutazione, anche ad opera di esperti
esterni, come  sistema  per  misurare  la  qualita'  delle  attivita'
didattiche e l'efficacia e l'efficienza dei servizi in  favore  degli
studenti.