(STATUTO-art. 6)
 
                               Art. 6. 
                         Diritto allo studio 
 
    1.  L'Universita'  provvede  all'organizzazione   di   corsi   di
orientamento e alla predisposizione di sale di  studio,  biblioteche,
laboratori e allo sviluppo di servizi per gli studenti. 
    2. L'Universita' promuove  l'istituzione  di  borse  e  premi  di
studio per studenti capaci e meritevoli, di contributi o agevolazioni
a norma di legge per studenti che collaborino nei servizi di supporto
all'attivita' didattica e al diritto allo studio. 
    3. Si impegna inoltre a potenziare i progetti  di  collaborazione
didattica internazionale. 
    4. L'Universita'  persegue  l'intento  di  realizzare,  anche  in
collaborazione con altri enti pubblici e privati, strutture  di  vita
collettiva e  favorisce  attivita'  autogestite  dagli  studenti  nel
settore della cultura, dello sport e del tempo libero.