(STATUTO-art. 7)
 
                               Art. 7. 
                Altre attivita' formative e culturali 
 
    1. L'Universita', anche in collaborazione con altri  atenei,  con
soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, puo': 
      a) istituire strutture per attivita'  didattiche  di  interesse
comune; 
      b)  organizzare  corsi  di  perfezionamento  e  di   formazione
permanente e ricorrente, di aggiornamento professionale  e  corsi  di
preparazione agli esami di Stato e all'esercizio delle professioni; 
      c)  partecipare  alla  promozione,  all'organizzazione  e  alla
fornitura di servizi e di corsi formativi e culturali; 
      d)  promuovere  attivita'  di  orientamento  e  di   assistenza
avvalendosi delle competenze  delle  strutture  didattiche  anche  in
collaborazione con istituti di istruzione secondaria ed eventualmente
con altri enti ed organismi esterni.