Art. 7. Altre attivita' formative e culturali 1. L'Universita', anche in collaborazione con altri atenei, con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, puo': a) istituire strutture per attivita' didattiche di interesse comune; b) organizzare corsi di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, di aggiornamento professionale e corsi di preparazione agli esami di Stato e all'esercizio delle professioni; c) partecipare alla promozione, all'organizzazione e alla fornitura di servizi e di corsi formativi e culturali; d) promuovere attivita' di orientamento e di assistenza avvalendosi delle competenze delle strutture didattiche anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria ed eventualmente con altri enti ed organismi esterni.