(Allegato 1-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                Recesso ed esclusione dei consorziati 
 
    1. I consorziati iscritti recedono  dal  Consorzio  nel  caso  di
variazione  del  loro  oggetto  sociale  o  cessazione   della   loro
attivita'. In tal caso, il consorziato deve inviare comunicazione  al
Consorzio almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il
consorziato e' comunque tenuto  al  versamento  dell'eventuale  quota
annuale  per  la  partecipazione   e   all'assolvimento   delle   sue
obbligazioni per l'anno in corso. 
    2. Il Consiglio di amministrazione puo'  deliberare  l'esclusione
dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti  per  l'ammissione,
se e' sottoposto  a  procedure  concorsuali  che  non  comportino  la
continuazione dell'esercizio, anche provvisorio,  dell'impresa  e  in
ogni altro caso in cui non puo' piu' partecipare  alla  realizzazione
dell'oggetto consortile. 
    3.  Una  volta  deliberata  dal  Consiglio  di   amministrazione,
l'esclusione ha effetto immediato e  deve  essere  comunicata,  entro
quindici giorni, al consorziato. 
    4. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto
a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.