Art. 6. Recesso ed esclusione dei consorziati 1. I consorziati iscritti recedono dal Consorzio nel caso di variazione del loro oggetto sociale o cessazione della loro attivita'. In tal caso, il consorziato deve inviare comunicazione al Consorzio almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato e' comunque tenuto al versamento dell'eventuale quota annuale per la partecipazione e all'assolvimento delle sue obbligazioni per l'anno in corso. 2. Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare l'esclusione dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione, se e' sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non puo' piu' partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile. 3. Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato. 4. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.