(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                             Consorziati 
 
    1. Partecipano al Consorzio: 
    a) fornitori di materiali di imballaggio  in  plastica  categoria
che comprende  i  produttori  e  gli  importatori  di  materie  prime
polimeriche destinate alla fabbricazione di  imballaggi  in  plastica
sul territorio nazionale, fra i quali sono compresi anche coloro  che
producono o importano miscele e simili (di seguito «Produttori»); 
    b) fabbricanti e trasformatori di materie prime  polimeriche  per
la produzione di imballaggi in plastica o dei relativi  semilavorati,
nonche' importatori di imballaggi vuoti in plastica  o  dei  relativi
semilavorati (di seguito «Trasformatori»). 
    Possono inoltre partecipare al Consorzio: 
    c)  gli  utilizzatori  che  provvedono  alla   fabbricazione   di
imballaggi in plastica e al loro riempimento nonche' gli utilizzatori
che   importano   imballaggi   pieni   in   plastica   (di    seguito
«Autoproduttori»); 
    d) i recuperatori e i riciclatori di  rifiuti  di  imballaggi  in
plastica prodotti sul territorio nazionale che non corrispondono alla
categoria dei Produttori, come definiti ai sensi dell'art. 218, comma
1, lettere l), m), n) ed o) del decreto legislativo n. 152  del  2006
(di seguito «Riciclatori e Recuperatori»),  previo  accordo  con  gli
altri consorziati  ed  unitamente  agli  stessi,  secondo  criteri  e
modalita' determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma
del successivo art. 19. 
    2.  I  trasformatori  di  imballaggi   in   materiali   compositi
partecipano al Consorzio che ha per oggetto il  materiale  prevalente
della tipologia di imballaggio da essi prodotta o utilizzata, secondo
criteri  e  modalita'  determinati  nel  regolamento  consortile   da
adottarsi a norma del successivo art. 19. 
    3. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al  Consorzio
tramite   le   proprie   associazioni   di   categoria   maggiormente
rappresentative a livello  nazionale.  Tali  associazioni  aderiscono
esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad  esse  associate,
pertanto  tutte  le  conseguenze  economiche  e  giuridiche   gravano
esclusivamente sulle imprese rappresentate. 
    4. Le  imprese  che  esercitano  le  attivita'  proprie  di  piu'
categorie di consorziati sono inquadrate nella  categoria  prevalente
secondo i criteri e  le  modalita'  determinati  con  regolamento  da
adottarsi a norma del successivo art. 19. 
    5. Il numero dei consorziati e' illimitato.