(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                        Oggetto del consorzio 
 
    1.  L'attivita'  del  Consorzio  sara'  conformata  ai   principi
generali contenuti nella parte IV del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, titolo II, e in particolare ai principi di  efficienza,
efficacia, economicita', trasparenza e di  libera  concorrenza  nelle
attivita' di settore. 
    2. Il Consorzio non ha  fini  di  lucro,  ed  e'  costituito  per
concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo  e  di  recupero  di
tutti i rifiuti di imballaggio in plastica e materiali di imballaggio
in plastica prodotti nel territorio  nazionale.  In  particolare,  il
Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva: 
    a) in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti  di  imballaggio  in
plastica, conferiti al servizio pubblico di  raccolta  differenziata,
su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (di seguito  CONAI)
di cui all'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in plastica secondari e
terziari su superfici private; 
    c) la ripresa degli imballaggi in plastica usati; 
    d) il riciclo ed  il  recupero  dei  rifiuti  di  imballaggio  in
plastica; 
    e) l'utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti dal riciclo e
dal recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica; 
    f) lo  sviluppo  della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  di
imballaggio in plastica. 
    3. Il Consorzio, su indicazione del CONAI, adempie all'obbligo di
ritiro dei rifiuti  di  imballaggio  in  plastica  provenienti  dalla
raccolta differenziata effettuata dal servizio  pubblico  secondo  le
modalita' ed i criteri previsti nell'ambito del  piano  specifico  di
prevenzione e gestione di cui all'art. 223, comma 4, e del  programma
generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    3 bis.  Il  Consorzio  puo'  altresi'  procedere  a  un'attivita'
integrata di ripresa, raccolta, ritiro, recupero  e  riciclaggio  dei
rifiuti in materiale plastico anche non  derivanti  dagli  imballaggi
quando sia previsto  da  provvedimenti  di  legge  o  della  pubblica
autorita'   ovvero   quando   sussistano   esigenze   funzionali   di
razionalizzazione e di economicita' degli interventi  ai  fini  della
piu' efficiente tutela ambientale. L'attivita' e' svolta nel rispetto
delle specifiche discipline di settore e di eventuali  riserve  poste
dalla legge a favore di altri soggetti, con  i  quali  devono  essere
conclusi   specifici   accordi   o   realizzate   altre   forme    di
collaborazione. L'attivita' non puo' fruire in alcun modo delle somme
derivanti dal contributo ambientale CONAI. 
    4. Il Consorzio, d'intesa con il CONAI,  promuove  l'informazione
degli utilizzatori,  degli  utenti  finali  e,  in  particolare,  dei
consumatori, al fine  di  agevolare  lo  svolgimento  delle  funzioni
previste al precedente comma 1. L'informazione riguarda fra l'altro: 
    a. i sistemi di restituzione, di raccolta, di ripresa, di riciclo
e di recupero disponibili; 
    b.  il  ruolo  degli  utilizzatori,   ed   in   particolare   dei
consumatori, nel processo di  riutilizzazione,  raccolta,  riciclo  e
recupero degli imballaggi in plastica e dei rifiuti di imballaggio in
plastica; 
    c.  il  significato  dei  marchi  apposti  sugli  imballaggi   in
plastica; 
    d. i pertinenti elementi dei piani di gestione  degli  imballaggi
in plastica e dei rifiuti di imballaggi in plastica. 
    5. Per il perseguimento degli obiettivi  indicati  ai  precedenti
commi, il Consorzio puo': 
    a. svolgere tutte le attivita' anche complementari o sussidiarie,
direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse quali,
a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione di  diritti  di
proprieta' intellettuale, e la promozione del mercato di  oggetti  in
materiale riciclato; 
    b.  compiere  tutte  le  operazioni  mobiliari,   immobiliari   e
finanziarie, e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento
dell'oggetto consortile; 
    c.  promuovere  campagne  d'informazione,   ricercare   sinergie,
realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma
con soggetti pubblici e privati; 
    d. porre in essere tutti gli atti di attuazione e/o  applicazione
normativamente previsti. 
    6. Il Consorzio puo' strutturarsi in articolazioni  regionali  ed
interregionali, attraverso la  modifica  dello  statuto,  secondo  le
modalita' di cui all'art. 11. Il Consorzio puo' svolgere le attivita'
di cui al presente articolo anche  attraverso  soggetti  terzi  sulla
base di apposite convenzioni. Ai sensi dell'art. 177,  comma  5,  del
decreto  legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   il   Consorzio,
coordinandosi con il CONAI per quanto  di  competenza  dello  stesso,
puo', inoltre, stipulare, ai sensi degli articoli 181, 206 e 224  del
medesimo  decreto,  specifici  accordi,   contratti   di   programma,
protocolli d'intesa, anche sperimentali, con: 
    a. il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e  del
mare,  il  Ministero  per  lo  sviluppo  economico,  le  regioni,  le
province, le autorita' d'ambito, i comuni, loro aziende e societa' di
servizi, concessionari ed enti pubblici o privati; 
    b. il CONAI medesimo; 
    c. i consorzi, le societa', gli enti e gli  istituti  di  ricerca
incaricati  dello  svolgimento  di  attivita'  a  contenuto  tecnico,
tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali; 
    d. i soggetti pubblici  e/o  privati  interessati  alla  gestione
ambientale   della   medesima   tipologia   di   materiali    oggetto
dell'attivita' del Consorzio. 
    7. Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  il  Consorzio  puo'
avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei
settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati. 
    8.  Per  conseguire  le  proprie  finalita'   istituzionali,   il
Consorzio puo' costituire enti e societa', e assumere  partecipazioni
in  enti  e  societa'  gia'  costituiti,  previa  autorizzazione  del
Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del
Ministero per lo  sviluppo  economico.  La  costituzione  di  enti  e
societa', e l'assunzione di partecipazioni in altre societa' ed  enti
non  e'  consentita  se  sono  sostanzialmente  modificati  l'oggetto
consortile  e  le  finalita'  determinati   dal   presente   Statuto.
L'attivita' delle societa' e degli enti partecipati e costituiti  dal
Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto  delle  norme  e  dei
principi in materia di concorrenza,  e  eventuali  proventi  e  utili
derivanti   da   tali   partecipazioni   devono   essere   utilizzati
esclusivamente per le finalita' previste dal presente statuto. 
    9. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art.
223, comma 5, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  il
Consorzio  mette  a  punto,  elabora  e  trasmette  alla   competente
direzione generale del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ed al  CONAI  un  proprio  piano  specifico  di
prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del  programma
generale di prevenzione  e  di  gestione  di  cui  all'art.  225  del
predetto decreto. 
    10.  Nei  termini  stabiliti  dalle  norme  vigenti  e  ai  sensi
dell'art. 223, comma 6, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, il Consorzio trasmette  annualmente  alla  competente  Direzione
generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare ed a CONAI una relazione sulla  gestione  relativa  all'anno
precedente, corredata con l'indicazione nominativa  dei  consorziati,
il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero  e  nel
riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica. 
    11. Il Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso  alle
informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,
recante  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE   sull'accesso   del
pubblico  all'informazione  ambientale,  e  ai  sensi   delle   altre
disposizioni europee e  nazionali  che  disciplinano  il  diritto  di
accesso alle informazioni ambientali. 
    12. Il Consorzio  si  astiene  da  qualunque  atto,  attivita'  o
iniziativa  suscettibile  di  impedire,  restringere  o  falsare   la
concorrenza  in  ambito  nazionale  e  comunitario,  con  particolare
riferimento allo svolgimento di attivita' economiche e di  operazioni
di gestione dei  rifiuti  di  imballaggio  in  plastica  regolarmente
autorizzate ai sensi della vigente normativa.