Art. 4. Quote di partecipazione al Consorzio 1. Le quote di partecipazione sono ripartite fra le diverse categorie di consorziati assicurando un'adeguata partecipazione dei Produttori e dei Trasformatori. I Recuperatori e Riciclatori possono partecipare al Consorzio, previo accordo con gli altri consorziati, con una quota idonea a garantire una posizione dialettica di confronto sulla gestione delle risorse e delle attivita'. Le quote di partecipazione sono pertanto cosi' ripartite fra le diverse categorie di consorziati di cui all'art. 2: a) alla categoria dei produttori e' riservata una quota del 35%; b) alla categoria dei trasformatori e' riservata una quota del 35%; c) alla categoria degli autoproduttori e' riservata una quota del 10%; d) alla categoria dei riciclatori e recuperatori e' riservata una quota del 20%. 2. Nell'ambito di ciascuna categoria di consorziati, la ripartizione delle quote tra le singole imprese consorziate e' disciplinata dal regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19. 3. Il Consiglio di amministrazione provvede, prima della convocazione di ciascuna assemblea e con le modalita' indicate nel regolamento, a rideterminare le quote di partecipazione dei consorziati di ciascuna delle categorie ai fini del rispetto del comma 1. 4. La variazione della quota spettante al singolo consorziato puo' determinare obblighi di versamento a carico di quest'ultimo. In tal caso il consorziato e' tenuto a provvedere al pagamento degli importi dovuti, a pena dell'impossibilita' di partecipare all'assemblea. La variazione della quota non ha mai effetto per il passato. 5. Chi intende essere ammesso come consorziato, deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione dichiarando di possedere i requisiti indicati al precedente art. 2, e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili adottati e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati. 6. Le quote di partecipazione al Consorzio possono essere trasferite a terzi solo in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, e contestualmente a tale trasferimento, e/o in caso di fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili e' nullo e privo di effetti giuridici.