(STATUTO TIPO-art. 1)
                                                           Allegato 1 
 
   Allegato «A» all'atto in data 1° agosto 2017 n. 3608/1777 rep. 
 
                            STATUTO-TIPO 
 
                               Art. 1. 
 
                 Natura, sede e durata del Consorzio 
 
    1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  223  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' costituito con sede  in  Milano
il Consorzio denominato "Comieco, Consorzio Nazionale per il recupero
ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica", anche  brevemente
denominato Consorzio Comieco, con il fine di perseguire gli obiettivi
e svolgere i compiti indicati al successivo art. 3. 
    2. Il Consorzio  opera  su  tutto  il  territorio  nazionale  nel
rispetto  dei  criteri  e  dei  principi  di  efficacia,  efficienza,
economicita', trasparenza, e di  libera  concorrenza,  garantendo  il
ritiro, la raccolta, il recupero e  il  riciclaggio  dei  rifiuti  di
imballaggio in  via  sussidiaria  all'attivita'  di  altri  operatori
economici  del  settore,  senza   limitare,   impedire   o   comunque
condizionare direttamente ne' indirettamente il fondamentale  diritto
alla liberta' d'iniziativa economica individuale. 
    3. La durata del Consorzio e' fissata al 31 dicembre 2100,  salvo
quanto previsto al successivo  comma  4.,  e  puo'  essere  prorogata
qualora  a  tale  termine  permangano  i  presupposti  normativi   di
costituzione. 
    4. Il Consorzio puo' essere anticipatamente sciolto  e  posto  in
liquidazione con  le  modalita'  indicate  nel  successivo  art.  23,
qualora i presupposti normativi della sua costituzione  vengano  meno
prima dello scadere del termine di cui al comma 3, previo parere  del
Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e  del
Ministero per lo sviluppo economico. 
    5. Il Consorzio ha personalita'  giuridica  di  diritto  privato,
senza scopo di lucro, ed e' disciplinato, per tutto cio' che  non  e'
regolato dal presente statuto, dalle norme contenute  dagli  articoli
2602 al 2615-bis del codice civile. 
    6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune  non
comporta la modifica dello statuto. 
    7.  Il  Consorzio  opera  sotto  la   vigilanza   del   Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  del
Ministero dello sviluppo economico.