Art. 2. Consorziati 1. Partecipano al Consorzio: a) fornitori di materiali di imballaggio a base di fibra di cellulosa categoria che comprende i produttori e gli importatori di materie prime di imballaggio (di seguito «Produttori»); b) fabbricanti e trasformatori di imballaggi a base di fibra di cellulosa, categoria che comprende gli importatori di imballaggi vuoti (di seguito «Trasformatori»); c) imprese che non corrispondono alla categoria dei produttori e che, con riferimento ai rifiuti di imballaggio cellulosico, svolgono attivita' di recupero e/o riciclaggio, come definite ai sensi dell'art. 218, comma 1, lett. l), m), n) ed o) del d.lgs. n. 152 del 2006 (di seguito "Riciclatori e/o Recuperatori". Tali imprese vengono suddivise in due sottocategorie: "Riciclatori e/o Recuperatori lettera m" e "Riciclatori e/o Recuperatori lettere l), n), o)". 2. Possono altresi' partecipare al Consorzio commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni a base di fibra di cellulosa (di seguito "Utilizzatori"). 3. I trasformatori e gli utilizzatori di imballaggi in materiali compositi partecipano al Consorzio, secondo criteri e modalita' determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19. 4. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al Consorzio tramite le proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate. 5. Le imprese che esercitano le attivita' proprie di piu' categorie di consorziati sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalita' determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19. La stessa disposizione si applica in caso di societa' controllate e collegate. 6. Il numero dei consorziati e' illimitato.