Art. 4. Quote di partecipazione al Consorzio 1. Le quote di partecipazione sono ripartite fra le diverse categorie di consorziati come segue, allo scopo di garantire ai Recuperatori e/o Riciclatori una posizione dialettica di confronto sulla gestione delle risorse e delle attivita': a) Produttori [art. 2, comma 1, lett. a) dello statuto]: 32,5%; b) Trasformatori [art. 2, comma 1, lett. b) dello statuto]: 32,5%; c) Riciclatori e/o Recuperatori [art. 2, comma 1, lett. c) dello statuto]: 25%. Nell'ambito di questa categoria, ai "Riciclatori e/o Recuperatori lettera m" spetta una quota di partecipazione complessivamente pari al 20% del totale delle quote di partecipazione al Consorzio; il residuo 5% spetta ai "Riciclatori e/o Recuperatori lettere l), n) ed o)"; d) Utilizzatori [art. 2, comma 2, dello statuto]: 10% (se presenti). 2. Nell'ambito di ciascuna categoria di consorziati le quote di partecipazione vengono assegnate alla singola impresa sulla base dei seguenti criteri, riferiti all'anno solare precedente a quello in cui viene effettuata la determinazione delle quote: a) Produttori [art. 2, comma 1, lett. a) dello Statuto]: la quota di partecipazione spettante al singolo consorziato viene determinata in base al rapporto tra la quantita' di materiale di imballaggio in fibra di cellulosa che risulta immessa sul mercato nazionale da quel consorziato e la quantita' complessiva immessa da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria; b) Trasformatori [art. 2, comma 1, lett. b) dello Statuto]: la quota di partecipazione spettante al singolo consorziato viene determinata in base al rapporto tra la quantita' di imballaggio in fibra di cellulosa e relativi semilavorati che risulta immessa sul mercato nazionale da quel consorziato e la quantita' complessiva immessa da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria; c) Recuperatori/Riciclatori [art. 2, comma 1, lett. c) dello Statuto]: la quota di partecipazione spettante al singolo consorziato viene determinata in base al rapporto tra la quantita' di rifiuto di imballaggio a base cellulosica che attraverso le operazioni di recupero, incluso il riciclaggio, indicate nell'Allegato C, Parte IV, del D.lgs. 152/2006, risulta recuperata/riciclata - come si evince dal MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale di cui al D.lgs. 152/2006) - da ciascun consorziato e quella di rifiuti di imballaggio cellulosico gestiti complessivamente da tutti i consorziati appartenenti alla medesima sottocategoria; d) Utilizzatori [art. 2, comma 2, dello Statuto]: la quota di partecipazione spettante al singolo consorziato viene determinata in base al rapporto tra la quantita' di imballaggio in fibra di cellulosa che risulta immessa sul mercato nazionale da quel consorziato e la quantita' complessiva immessa da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria. 3. In sede di prima applicazione della presente disposizione possono essere transitoriamente stabiliti - con il regolamento consortile da adottarsi ai sensi del successivo art. 19 - appositi criteri di determinazione delle quote di partecipazione spettanti agli Utilizzatori ed ai "Riciclatori e/o Recuperatori lettere l), n) ed o)". 4. La ripartizione delle quote tra le singole imprese consorziate e' disciplinata dal regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19. 5. Il Consiglio di amministrazione provvede, prima della convocazione di ciascuna assemblea e con le modalita' indicate nel regolamento, a ripartire le quote di partecipazione tra i consorziati di ciascuna delle categorie. 6. La variazione della quota spettante al singolo consorziato puo' determinare obblighi di versamento a carico di quest'ultimo. In tal caso il consorziato e' tenuto a provvedere al pagamento degli importi dovuti, a pena dell'impossibilita' di partecipare all'assemblea. La variazione della quota non ha mai effetto per il passato. 7. Chi intende essere ammesso come consorziato, deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione dichiarando di possedere i requisiti indicati al precedente art. 2, e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili adottati e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati. 8. Le quote di partecipazione al Consorzio possono essere trasferite a terzi solo in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, e contestualmente a tale trasferimento, e/o in caso di fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili e' nullo e privo di effetti giuridici.