(STATUTO TIPO-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                Quote di partecipazione al Consorzio 
 
    1. Le quote di  partecipazione  sono  ripartite  fra  le  diverse
categorie di consorziati come  segue,  allo  scopo  di  garantire  ai
Recuperatori e/o Riciclatori una posizione  dialettica  di  confronto
sulla gestione delle risorse e delle attivita': 
    a) Produttori [art. 2, comma 1, lett. a) dello statuto]: 32,5%; 
    b) Trasformatori [art. 2,  comma  1,  lett.  b)  dello  statuto]:
32,5%; 
    c) Riciclatori e/o Recuperatori [art. 2, comma 1, lett. c)  dello
statuto]: 25%. Nell'ambito di questa categoria, ai  "Riciclatori  e/o
Recuperatori  lettera  m"  spetta   una   quota   di   partecipazione
complessivamente pari al 20% del totale delle quote di partecipazione
al Consorzio; il residuo 5% spetta ai "Riciclatori  e/o  Recuperatori
lettere l), n) ed o)"; 
    d) Utilizzatori  [art.  2,  comma  2,  dello  statuto]:  10%  (se
presenti). 
    2. Nell'ambito di ciascuna categoria di consorziati le  quote  di
partecipazione vengono assegnate alla singola impresa sulla base  dei
seguenti criteri, riferiti all'anno solare precedente a quello in cui
viene effettuata la determinazione delle quote: 
    a) Produttori [art. 2, comma 1, lett. a) dello Statuto]: la quota
di partecipazione spettante al singolo consorziato viene  determinata
in base al rapporto tra la quantita' di materiale di  imballaggio  in
fibra di cellulosa che risulta immessa sul mercato nazionale da  quel
consorziato e la quantita' complessiva immessa da tutti i consorziati
appartenenti alla medesima categoria; 
    b) Trasformatori [art. 2, comma 1, lett. b)  dello  Statuto]:  la
quota  di  partecipazione  spettante  al  singolo  consorziato  viene
determinata in base al rapporto tra la quantita'  di  imballaggio  in
fibra di cellulosa e relativi semilavorati che  risulta  immessa  sul
mercato nazionale da quel  consorziato  e  la  quantita'  complessiva
immessa da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria; 
    c) Recuperatori/Riciclatori [art. 2,  comma  1,  lett.  c)  dello
Statuto]: la quota di partecipazione spettante al singolo consorziato
viene determinata in base al rapporto tra la quantita' di rifiuto  di
imballaggio a  base  cellulosica  che  attraverso  le  operazioni  di
recupero, incluso il riciclaggio, indicate nell'Allegato C, Parte IV,
del D.lgs. 152/2006, risulta recuperata/riciclata -  come  si  evince
dal MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale di cui  al  D.lgs.
152/2006) - da ciascun consorziato e quella di rifiuti di imballaggio
cellulosico  gestiti  complessivamente   da   tutti   i   consorziati
appartenenti alla medesima sottocategoria; 
    d) Utilizzatori [art. 2, comma 2, dello  Statuto]:  la  quota  di
partecipazione spettante al singolo consorziato viene determinata  in
base al  rapporto  tra  la  quantita'  di  imballaggio  in  fibra  di
cellulosa  che  risulta  immessa  sul  mercato  nazionale   da   quel
consorziato e la quantita' complessiva immessa da tutti i consorziati
appartenenti alla medesima categoria. 
    3. In sede di  prima  applicazione  della  presente  disposizione
possono  essere  transitoriamente  stabiliti  -  con  il  regolamento
consortile da adottarsi ai sensi del successivo art.  19  -  appositi
criteri di determinazione delle  quote  di  partecipazione  spettanti
agli Utilizzatori ed ai "Riciclatori e/o Recuperatori lettere l),  n)
ed o)". 
    4. La ripartizione delle quote tra le singole imprese consorziate
e' disciplinata dal regolamento consortile da adottarsi a  norma  del
successivo art. 19. 
    5.  Il  Consiglio  di  amministrazione  provvede,   prima   della
convocazione di ciascuna assemblea e con le  modalita'  indicate  nel
regolamento, a ripartire le quote di partecipazione tra i consorziati
di ciascuna delle categorie. 
    6. La variazione della quota  spettante  al  singolo  consorziato
puo' determinare obblighi di versamento a carico di quest'ultimo.  In
tal caso il consorziato e' tenuto a  provvedere  al  pagamento  degli
importi   dovuti,   a   pena   dell'impossibilita'   di   partecipare
all'assemblea. La variazione della quota non ha mai  effetto  per  il
passato. 
    7. Chi intende essere ammesso come consorziato,  deve  presentare
domanda  scritta  al  consiglio  di  amministrazione  dichiarando  di
possedere i requisiti indicati al precedente art. 2, e  di  essere  a
conoscenza delle disposizioni del presente statuto,  dei  regolamenti
consortili adottati e di tutte le  altre  disposizioni  regolamentari
vincolanti per i consorziati. 
    8.  Le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  possono  essere
trasferite a terzi solo in caso di trasferimento a  qualunque  titolo
dell'azienda, e contestualmente a tale trasferimento, e/o in caso  di
fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle  quote
consortili e' nullo e privo di effetti giuridici.