(Convenzione-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                         Imposte considerate 
 
    1. La presente Convenzione si applica alle  imposte  sul  reddito
prelevate per conto di uno Stato contraente, delle  sue  suddivisioni
politiche o amministrative, dei suoi enti locali o delle  sue  unita'
territoriali   amministrative,   qualunque   sia   il   sistema    di
prelevamento. 
    2.  Sono  considerate  imposte  sul  reddito  tutte  le   imposte
prelevate  sul  reddito  complessivo,  o  su  elementi  del  reddito,
comprese le imposte sugli utili derivanti  dall'alienazione  di  beni
mobili  o  immobili,  le  imposte  sull'ammontare  complessivo  degli
stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche'  le  imposte
sui plusvalori. 
    3. Le imposte attuali cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in
particolare: 
      (a) per quanto concerne l'Italia: 
        (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
        (ii) l'imposta sul reddito delle societa'; 
        (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
      ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; 
      (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 
      (b) per quanto concerne la Romania: 
        (i) l'imposta sul reddito; 
        (ii) l'imposta sugli utili; 
      (qui di seguito indicate quali "imposta romena"). 
    4. La Convenzione si applichera' anche  alle  imposte  future  di
natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo
la firma della Convenzione in  aggiunta,  o  in  sostituzione,  delle
imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti  si
comunicheranno le modifiche  sostanziali  apportate  alle  rispettive
legislazioni fiscali.