Art. 2. Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative, dei suoi enti locali o delle sue unita' territoriali amministrative, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: (a) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle societa'; (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). (b) per quanto concerne la Romania: (i) l'imposta sul reddito; (ii) l'imposta sugli utili; (qui di seguito indicate quali "imposta romena"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.