Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente statuto si intendono, se non diversamente detto, per: a) «Cassa»: la Cassa delle ammende istituita a norma dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547; b) «presidente»: il presidente della Cassa; c) «consiglio»: il consiglio d'amministrazione della Cassa; d) «collegio»: il collegio dei revisori dei conti della Cassa; e) «segretario generale»: il dirigente preposto all'amministrazione della Cassa delle ammende; f) «Ministro»: il Ministro della giustizia; g) «Ministero»: il Ministero della giustizia; h) «regolamento di riorganizzazione»: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche; i) «sanzioni di comunita'»: le sanzioni sostitutive della pena e le misure alternative alla detenzione disposte in fase di esecuzione; l) «giustizia riparativa»: qualsiasi procedimento consensuale, svolto anche mediante l'attivita' di mediatori, finalizzato alla conciliazione della vittima con l'autore del reato e che preveda da parte del reo lo svolgimento di attivita' consistenti in prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato ovvero alla riparazione o risarcimento del danno ovvero lo svolgimento di lavoro di pubblica utilita' o l'affidamento al servizio sociale.