(Statuto-art. 1)
                               Art. 1. 
 
 
                             Definizioni 
 
 
    1. Ai fini del presente statuto si intendono, se non diversamente
detto, per: 
      a)  «Cassa»:  la  Cassa  delle  ammende   istituita   a   norma
dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547; 
      b) «presidente»: il presidente della Cassa; 
      c) «consiglio»: il consiglio d'amministrazione della Cassa; 
      d) «collegio»: il collegio dei revisori dei conti della Cassa; 
      e)    «segretario    generale»:    il    dirigente     preposto
all'amministrazione della Cassa delle ammende; 
      f) «Ministro»: il Ministro della giustizia; 
      g) «Ministero»: il Ministero della giustizia; 
      h) «regolamento di riorganizzazione»: il decreto del Presidente
del Consiglio dei  ministri  del  15  giugno  2015,  n.  84,  recante
regolamento di  riorganizzazione  del  Ministero  della  giustizia  e
riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche; 
      i) «sanzioni di comunita'»: le sanzioni sostitutive della  pena
e  le  misure  alternative  alla  detenzione  disposte  in  fase   di
esecuzione; 
      l) «giustizia riparativa»: qualsiasi procedimento  consensuale,
svolto anche mediante  l'attivita'  di  mediatori,  finalizzato  alla
conciliazione della vittima con l'autore del reato e che  preveda  da
parte del reo lo svolgimento di attivita' consistenti in  prestazione
di condotte volte  alla  eliminazione  delle  conseguenze  dannose  o
pericolose derivanti dal reato ovvero alla riparazione o risarcimento
del danno ovvero lo svolgimento di  lavoro  di  pubblica  utilita'  o
l'affidamento al servizio sociale.