(Statuto-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                         Finalita' dell'ente 
 
    1. La Cassa, ente dotato di  personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico, persegue le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge  9  maggio  1932,  n.  547,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni, in coerenza con i poteri di indirizzo  del  Ministro  e
sotto la sua vigilanza. 
    2. La Cassa eroga i propri fondi per il finanziamento di: 
      a) programmi di reinserimento di  detenuti,  di  internati,  di
persone in misura alternativa alla detenzione o soggette  a  sanzioni
di comunita', consistenti nell'attivazione di percorsi di  inclusione
lavorativa e di formazione, anche comprensivi di eventuali compensi a
favore   dei   soggetti   che   li   intraprendono,   e   finalizzati
all'acquisizione di  conoscenze  teoriche  e  pratiche  di  attivita'
lavorative che possano essere  utilizzate  nel  mercato  del  lavoro,
nonche'  nella  sperimentazione  di  protocolli  di  valutazione  del
rischio, presa in carico ed intervento delle persone condannate; 
      b) programmi di assistenza ai detenuti, agli internati  o  alle
persone in misura alternativa alla detenzione o soggette  a  sanzioni
di comunita'  e  alle  loro  famiglie,  contenenti,  in  particolare,
iniziative educative, culturali e ricreative, nonche' di recupero dei
soggetti  tossicodipendenti  o   assuntori   abituali   di   sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  o  alcoliche,  di   integrazione   degli
stranieri sottoposti ad esecuzione  penale,  di  cura  ed  assistenza
sanitaria; 
      c) progetti di edilizia  penitenziaria  di  riqualificazione  e
ampliamento degli spazi destinati alla vita comune e  alle  attivita'
lavorative dei ristretti ovvero  di  miglioramento  delle  condizioni
igieniche degli ambienti detentivi; 
      d) programmi di giustizia riparativa in  favore  delle  vittime
del reato o della comunita' locale, anche  comprensivi  di  eventuali
contributi a sostegno dell'attivita' volontaria gratuita o del lavoro
di pubblica utilita' del reo.