Art. 2. Finalita' dell'ente 1. La Cassa, ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, persegue le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con i poteri di indirizzo del Ministro e sotto la sua vigilanza. 2. La Cassa eroga i propri fondi per il finanziamento di: a) programmi di reinserimento di detenuti, di internati, di persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunita', consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e di formazione, anche comprensivi di eventuali compensi a favore dei soggetti che li intraprendono, e finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di attivita' lavorative che possano essere utilizzate nel mercato del lavoro, nonche' nella sperimentazione di protocolli di valutazione del rischio, presa in carico ed intervento delle persone condannate; b) programmi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunita' e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative, nonche' di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria; c) progetti di edilizia penitenziaria di riqualificazione e ampliamento degli spazi destinati alla vita comune e alle attivita' lavorative dei ristretti ovvero di miglioramento delle condizioni igieniche degli ambienti detentivi; d) programmi di giustizia riparativa in favore delle vittime del reato o della comunita' locale, anche comprensivi di eventuali contributi a sostegno dell'attivita' volontaria gratuita o del lavoro di pubblica utilita' del reo.