Art. 2. (Definizioni) 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) «Testo Unico» o «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) «regolamento (UE) 2017/565»: il regolamento delegato (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attivita' delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini di detta direttiva; c) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; d) «gruppo»: l'insieme dei soggetti determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Testo Unico; e) «servizi e attivita' di investimento»: i servizi e le attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, del Testo Unico, e di cui alla sezione A dell'Allegato I allo stesso Testo Unico; f) «servizi accessori»: i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del Testo Unico, e di cui alla sezione B dell'Allegato I allo stesso Testo Unico; g) «supporto durevole»: il supporto definito dall'articolo 1, comma 6-octiesdecies, del Testo Unico, il cui utilizzo e' disciplinato dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/565; h) «sede» o «dipendenza»: una sede, diversa dalla sede legale dell'intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi o attivita' di investimento. 2. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel Testo Unico, nel TUB e nelle relative disposizioni attuative, nel regolamento (UE) 2017/565 e nel regolamento delegato (UE) 2017/592 della Commissione del 1° dicembre 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per stabilire quando un'attivita' debba essere considerata accessoria all'attivita' principale.