(Allegato-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                            (Definizioni) 
 
  1. Nel presente regolamento si intendono per: 
 
  a) «Testo Unico» o «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58; 
 
  b)  «regolamento  (UE)  2017/565»:  il  regolamento  delegato  (UE)
2017/565 del 25 aprile 2016 che integra la direttiva  2014/65/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  i  requisiti
organizzativi e  le  condizioni  di  esercizio  dell'attivita'  delle
imprese di investimento e le definizioni di taluni termini  di  detta
direttiva; 
 
  c) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
 
  d)  «gruppo»:  l'insieme  dei   soggetti   determinato   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 1, del Testo Unico; 
 
  e) «servizi e attivita' di investimento»: i servizi e le  attivita'
di cui all'articolo 1, comma 5,  del  Testo  Unico,  e  di  cui  alla
sezione A dell'Allegato I allo stesso Testo Unico; 
 
  f) «servizi accessori»: i servizi di cui all'articolo 1,  comma  6,
del Testo Unico, e di cui alla sezione B dell'Allegato I allo  stesso
Testo Unico; 
 
  g) «supporto durevole»: il supporto definito dall'articolo 1, comma
6-octiesdecies, del Testo Unico,  il  cui  utilizzo  e'  disciplinato
dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/565; 
 
  h) «sede» o «dipendenza»:  una  sede,  diversa  dalla  sede  legale
dell'intermediario   autorizzato,   costituita   da    una    stabile
organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico,  dotata  di
autonomia tecnica e  decisionale,  che  presta  in  via  continuativa
servizi o attivita' di investimento. 
 
  2.  Ove  non  diversamente  specificato,  ai  fini   del   presente
regolamento valgono le definizioni contenute nel Testo Unico, nel TUB
e  nelle  relative  disposizioni  attuative,  nel  regolamento   (UE)
2017/565 e nel regolamento delegato (UE) 2017/592  della  Commissione
del  1°  dicembre  2016  che  integra  la  direttiva  2014/65/UE  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
tecniche di regolamentazione relative ai criteri per stabilire quando
un'attivita'  debba  essere  considerata   accessoria   all'attivita'
principale.