Art. 10.
Offerta dedicata alle persone con disabilita'
1. La Rai e' tenuta ad assicurare l'adozione di idonee misure di
tutela delle persone portatrici di disabilita' sensoriali in
attuazione dell'art. 32, comma 6, del TUSMAR e dell'art. 30, comma 1,
lettera b), della Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilita' del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009,
n. 18.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
la Rai e' tenuta a dedicare particolare attenzione alla promozione
culturale per l'integrazione delle persone disabili e per il
superamento dell'handicap.