Art. 11. Informazione sulle istituzioni 1. La Rai e' tenuta ad assicurare, anche sui canali generalisti, la valorizzazione della comunicazione concernente le istituzioni e si impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sulle istituzioni nazionali e sull'Unione europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del funzionamento delle Istituzioni e della partecipazione alla vita politica. 2. La Rai, altresi', e' tenuta ad assicurare la trasmissione delle iniziative della Presidenza della Repubblica, nel rispetto della convenzione in essere. 3. La Rai e' tenuta ad assicurare la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita' sociale o di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. La Rai e' tenuta a garantire l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalita' indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento ed in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta. 5. La Rai su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri o della Presidenza della Repubblica si impegna a svolgere il ruolo di Host Broadcaster per eventi istituzionali di rilievo internazionale organizzati dall'Italia.