(Contratto-art. 11)
                              Art. 11. 
 
 
                   Informazione sulle istituzioni 
 
    1. La Rai e' tenuta ad assicurare, anche sui canali  generalisti,
la valorizzazione della comunicazione concernente le istituzioni e si
impegna a diffondere, promuovere e  sviluppare  l'informazione  sulle
istituzioni  nazionali  e  sull'Unione  europea.  Nel  rispetto   del
pluralismo  sociale,  culturale  e  politico,  la  Rai  assicura   la
formazione,  la  divulgazione   e   l'informazione   sui   temi   del
funzionamento delle Istituzioni  e  della  partecipazione  alla  vita
politica. 
    2. La Rai, altresi', e'  tenuta  ad  assicurare  la  trasmissione
delle iniziative della  Presidenza  della  Repubblica,  nel  rispetto
della convenzione in essere. 
    3. La Rai e' tenuta ad assicurare la  trasmissione  gratuita  dei
messaggi di utilita'  sociale  o  di  interesse  pubblico  che  siano
richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    4. La Rai e' tenuta a garantire  l'accesso  alla  programmazione,
nei limiti e secondo le modalita' indicati dalla legge, in favore dei
partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento ed  in  assemblee  e
consigli regionali, delle organizzazioni associative delle  autonomie
locali, dei sindacati nazionali,  delle  confessioni  religiose,  dei
movimenti politici, degli  enti  e  delle  associazioni  politiche  e
culturali, delle associazioni  nazionali  del  movimento  cooperativo
giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionali e  regionali,  dei  gruppi  etnici  e
linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse  sociale  che
ne facciano richiesta. 
    5. La  Rai  su  richiesta  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri o della Presidenza della Repubblica si impegna a svolgere il
ruolo  di  Host  Broadcaster  per  eventi  istituzionali  di  rilievo
internazionale organizzati dall'Italia.