Art. 11.
Informazione sulle istituzioni
1. La Rai e' tenuta ad assicurare, anche sui canali generalisti,
la valorizzazione della comunicazione concernente le istituzioni e si
impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sulle
istituzioni nazionali e sull'Unione europea. Nel rispetto del
pluralismo sociale, culturale e politico, la Rai assicura la
formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del
funzionamento delle Istituzioni e della partecipazione alla vita
politica.
2. La Rai, altresi', e' tenuta ad assicurare la trasmissione
delle iniziative della Presidenza della Repubblica, nel rispetto
della convenzione in essere.
3. La Rai e' tenuta ad assicurare la trasmissione gratuita dei
messaggi di utilita' sociale o di interesse pubblico che siano
richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. La Rai e' tenuta a garantire l'accesso alla programmazione,
nei limiti e secondo le modalita' indicati dalla legge, in favore dei
partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento ed in assemblee e
consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie
locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei
movimenti politici, degli enti e delle associazioni politiche e
culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e
linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che
ne facciano richiesta.
5. La Rai su richiesta della Presidenza del Consiglio dei
ministri o della Presidenza della Repubblica si impegna a svolgere il
ruolo di Host Broadcaster per eventi istituzionali di rilievo
internazionale organizzati dall'Italia.