(Contratto-art. 12)
                              Art. 12. 
 
 
              Offerta per l'estero e in lingua inglese 
 
    1. La Rai, coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma  1,
lettera f) della Convenzione, e' tenuta a garantire la produzione, la
distribuzione e la trasmissione di contenuti audiovisivi  all'estero,
finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della
cultura e  dell'impresa  italiana  attraverso  l'utilizzazione  e  la
diffusione delle piu' significative produzioni audiovisive nazionali,
nonche' di programmi specifici. 
    2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al  comma  1,
la Rai e' tenuta a definire un'offerta in grado di  rappresentare  la
complessiva realta' del Paese anche sotto il  profilo  economico,  le
dinamiche  di  sviluppo   e   le   diverse   prospettive   culturali,
istituzionali,  imprenditoriali  e  sociali  nella  loro   interezza,
nonche' a realizzare nuove forme di programmazione per  l'estero  che
consentano di portare la cultura italiana, l'ambiente, il paesaggio e
l'arte, di carattere sia nazionale sia  regionale  anche  a  un  piu'
vasto pubblico internazionale. 
    3. La Rai e' tenuta a sviluppare uno specifico canale  in  lingua
inglese di carattere informativo, di promozione dei  valori  e  della
cultura italiana, anche mediante la produzione di programmi originali
e opere realizzate appositamente per un pubblico  straniero,  nonche'
volto alla diffusione dei prodotti rappresentativi  delle  eccellenze
del  sistema  produttivo  italiano  e  di   opere   cinematografiche,
documentaristiche   e   televisive   selezionate   per    valorizzare
l'identita' del Paese. 
    4. La Rai si impegna a tener conto  dei  seguenti  tre  possibili
ambiti di intervento: 
      a) realizzazione  di  una  guida  informativa  per  le  persone
straniere interessate all'Italia; 
      b) valorizzazione dei  rapporti  tra  l'Italia  e  i  cittadini
italiani residenti all'estero; 
      c) insegnamento della lingua inglese. 
    5. Gli obiettivi di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
conseguiti anche con apposite convenzioni stipulate con la Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 14  aprile  1975,  n.
103, o con altre amministrazioni competenti.