Art. 13.
Servizi di pubblica utilita'
1. La Rai e' tenuta a garantire la realizzazione di servizi
interattivi digitali di pubblica utilita'.
2. La Rai assicura spazi alla diffusione di informazioni
riguardanti i servizi di pubblica utilita', con particolare
riferimento alle reti di viabilita' e di trasporto, a quelle di
erogazione e distribuzione dell'energia, dell'acqua, delle
telecomunicazioni e comunque ad avvenimenti di rilevante interesse
per la popolazione.
3. La Rai e' tenuta ad assicurare la trasmissione di adeguate
informazioni sulla viabilita' delle strade e delle autostrade
italiane nel corso di programmi sulle reti nazionali.