Art. 14.
Audiovideoteche
1. La Rai e' tenuta a garantire la completa digitalizzazione, la
conservazione e la promozione degli archivi storici, radiofonici e
televisivi, quale patrimonio essenziale per un efficace sviluppo
della complessiva missione di servizio pubblico, secondo il piano di
cui al successivo art. 25, comma 1, lettera u), punto iv).
2. La Rai si impegna a proseguire e rafforzare il processo di
catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo, comprensivo
dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie piu'
avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando
l'integrazione delle audiovideoteche nel processo produttivo
digitale, al fine di promuovere la conservazione della memoria
audiovisiva del Paese.
3. L'archivio storico radiotelevisivo, gia' aperto per la
consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovra' essere reso
ulteriormente disponibile per fini culturali, didattici e di natura
istituzionale. Tale obiettivo sara' realizzato attraverso specifiche
convenzioni con universita', scuole, enti pubblici e associazioni
senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche
e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi
storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni
impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese.