(Contratto-art. 15)
                              Art. 15. 
 
 
                Infrastrutture, impianti e diffusione 
 
    1.  La  Rai  e'  tenuta  a  operare,  anche  tramite  la  propria
partecipata Rai Way, all'avanguardia nella sperimentazione e nell'uso
delle nuove tecnologie, sulla base  dell'evoluzione  della  normativa
nazionale, europea e internazionale, nonche'  ad  assicurare  un  uso
ottimale delle risorse frequenziali messe a disposizione dallo  Stato
affinche'  gli  impianti  necessari  all'esercizio  dei  servizi   in
concessione siano realizzati a regola d'arte, con l'adozione di  ogni
perfezionamento consentito dal progresso tecnologico. 
    2.  In  coerenza  con  l'obiettivo  di  conseguire  una  gestione
efficiente dello spettro ed in linea con la decisione del  Parlamento
europeo e del Consiglio n. 2017/899, del 17 maggio  2017  la  Rai  si
impegna a rispettare le scadenze della tabella  di  marcia  nazionale
per la liberazione della banda 700MHz,  tramite  l'ammodernamento  ed
estensione  delle  reti  e  le  modifiche  frequenziali   necessarie,
stabilite dal Ministero, sia per il  necessario  periodo  transitorio
dal 2020 al 2021, sia per il  completamento  delle  operazioni  volte
alla liberazione della banda 700MHz entro il termine  del  30  giugno
2022, nonche' secondo il Master Plan delle attivita' che il Ministero
stesso prevede per ciascuna delle aree tecniche in cui  e'  ripartito
il  territorio  nazionale.   Il   Ministero,   nel   contesto   della
pianificazione nazionale delle frequenze definita dall'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni  (di  seguito  «Autorita'»),  assegna
alla concessionaria diritti d'uso di  risorse  frequenziali  coerenti
per numero e caratteristiche con le finalita' del presente Contratto.
L'assegnazione delle frequenze in ciascuna area  tecnica  precede  lo
switch  off  delle  frequenze  in  banda  700  MHz  per  un   periodo
sufficiente alla progettazione e alla realizzazione delle reti. 
    3.  In  funzione  della  propria  strategia  editoriale,  la  Rai
utilizza la capacita' trasmissiva assegnata  in  modo  adeguato  alla
distribuzione della propria offerta televisiva con  elevata  qualita'
dell'immagine e del suono,  allo  sviluppo  dell'alta  definizione  e
all'assolvimento   dei   propri   compiti   di   sperimentazione   ed
innovazione.  A  tal  fine,  previa  assegnazione  delle   necessarie
frequenze, e' tenuta a realizzare: 
      a) una rete nazionale  per  la  radiodiffusione  televisiva  in
tecnica digitale ad  articolazione  regionale,  in  banda  III  (VHF)
secondo le frequenze coordinate ai sensi dell'accordo di Ginevra 2006
(GE06) pianificate dall'Autorita'  ed  assegnate  dal  Ministero,  in
modalita' MFN (Multi Frequency Network)  o  k-SFN  (Single  Frequency
Network) con copertura in ciascuna  area  tecnica  al  momento  dello
switch off non inferiore a quella  precedentemente  assicurata  dagli
impianti  eserciti  per  la  rete  del  multiplex  regionale  per  la
trasmissione di programmi in ambito locale. La rete cosi'  realizzata
sara' messa a disposizione di fornitori di servizi media  audiovisivi
in ambito locale, riservando il 20 per cento di capacita' trasmissiva
alla  diffusione  dei  programmi  di  servizio  pubblico   contenenti
l'informazione a livello regionale. In via transitoria e comunque non
oltre il 30 giugno 2022, la concessionaria puo' utilizzare fino al 40
per  cento  della  capacita'  trasmissiva  del   multiplex   per   la
trasmissione di programmi di servizio pubblico; 
      b) le ulteriori reti nazionali in modalita' SFN  assegnate  dal
Ministero nel contesto della pianificazione delle frequenze  definita
dall'Autorita', con copertura nel momento dello switch off delle reti
nazionali non inferiore al 95% della popolazione nazionale. 
    4. Ai fini della copertura degli investimenti  necessari  per  la
realizzazione delle reti di cui al comma 3, il Ministero destina alla
Rai risorse finanziarie, definite nell'entita' e nelle  modalita'  di
erogazione da apposita previsione normativa. La  Rai,  inoltre,  puo'
utilizzare, su base di non interferenza,  i  collegamenti  mobili  di
comunicazione di cui all'art. 18, senza che tale utilizzo comporti il
pagamento  di  ulteriori  canoni  o  contributi   oltre   quello   di
concessione. 
    5.  La  Rai,   a   richiesta   del   Ministero,   attraverso   la
partecipazione ad apposite sedi  di  confronto,  fornira'  assistenza
tecnica in ordine alle verifiche o accertamenti sul territorio, anche
mediante la propria partecipata Rai Way, relativi all'utilizzo  della
capacita' trasmissiva e alla sua pianificazione. 
    6. La Rai monitora costantemente  la  qualita'  del  servizio  ed
esercita ogni azione preventiva e correttiva  al  fine  di  garantire
elevati standard  qualitativi;  assicura  un  costante  rapporto  con
l'utenza per raccogliere segnalazioni di problematiche di  ricezione;
collabora con istituti di ricerca e partecipa ai tavoli istituiti dai
Co.Re.Com. per approfondire le tematiche locali; assicura una  idonea
informazione per la migliore fruizione dei servizi.