Art. 16.
Autorizzazione all'esercizio degli impianti
1. La Rai, al fine di assicurare la fornitura del servizio,
esercisce gli impianti di cui all'allegato 1.
2. Per ciascuna area tecnica e coerentemente con la tempistica di
cui all'art. 15, comma 2, la Rai presenta preventivamente al
Ministero la lista degli impianti costituenti le reti da esercire
conformemente alle nuove assegnazioni appartenenti alle seguenti
categorie:
a) impianti che non abbiano variazioni tecniche o frequenziali
rispetto all'allegato 1;
b) impianti aggiuntivi o con diverse caratteristiche tecniche o
frequenziali rispetto all'allegato 1, necessari per realizzare gli
obiettivi di cui all'art. 15, comma 3.
3. Per ciascuna area tecnica, il Master Plan delle attivita' di
cui all'art. 15, comma 2, individua gli impianti di cui al comma 2.
Gli impianti di cui al comma 2, lettera a) sono automaticamente
autorizzati; per gli impianti di cui alla lettera b) entro trenta
giorni dallo switch off si intende concessa autorizzazione
provvisoria all'esercizio, salvo diversa comunicazione del Ministero.
4. Per ogni realizzazione o modifica di impianti di
radiodiffusione, la Rai presenta uno specifico piano esecutivo,
contenente i seguenti elementi: caratteristiche radioelettriche, area
di servizio, destinazione delle opere, natura e caratteristiche del
tipo di distribuzione adottata. Il Ministero, entro novanta giorni
dal ricevimento del piano esecutivo, si pronuncia sulla richiesta.
Nel caso di accoglimento, rilascia un'autorizzazione sperimentale
all'esercizio dell'impianto. Il periodo di sperimentazione,
necessario per la verifica della compatibilita' radioelettrica
dell'impianto con quelli delle emittenti radiotelevisive
legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, e' di
sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'attivazione
dell'impianto da parte della Rai. Se l'impianto non viene attivato
entro i sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione, la Rai
ne comunica le ragioni al Ministero per le determinazioni di
competenza. Dopo un periodo di sei mesi dall'avvenuta comunicazione
dell'attivazione dell'impianto sperimentale, senza che siano
intervenuti rilievi da parte dell'Amministrazione, l'autorizzazione
si intende definitiva.
5. Laddove emerga un interesse allo sviluppo o al miglioramento
delle reti di radiodiffusione, la Rai potra' stipulare convenzioni o
contratti con gli enti locali, secondo criteri di economicita' degli
investimenti, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla
salvaguardia della salute umana e alla tutela del paesaggio.