Art. 16. Autorizzazione all'esercizio degli impianti 1. La Rai, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di cui all'allegato 1. 2. Per ciascuna area tecnica e coerentemente con la tempistica di cui all'art. 15, comma 2, la Rai presenta preventivamente al Ministero la lista degli impianti costituenti le reti da esercire conformemente alle nuove assegnazioni appartenenti alle seguenti categorie: a) impianti che non abbiano variazioni tecniche o frequenziali rispetto all'allegato 1; b) impianti aggiuntivi o con diverse caratteristiche tecniche o frequenziali rispetto all'allegato 1, necessari per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 15, comma 3. 3. Per ciascuna area tecnica, il Master Plan delle attivita' di cui all'art. 15, comma 2, individua gli impianti di cui al comma 2. Gli impianti di cui al comma 2, lettera a) sono automaticamente autorizzati; per gli impianti di cui alla lettera b) entro trenta giorni dallo switch off si intende concessa autorizzazione provvisoria all'esercizio, salvo diversa comunicazione del Ministero. 4. Per ogni realizzazione o modifica di impianti di radiodiffusione, la Rai presenta uno specifico piano esecutivo, contenente i seguenti elementi: caratteristiche radioelettriche, area di servizio, destinazione delle opere, natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si pronuncia sulla richiesta. Nel caso di accoglimento, rilascia un'autorizzazione sperimentale all'esercizio dell'impianto. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilita' radioelettrica dell'impianto con quelli delle emittenti radiotelevisive legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, e' di sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'attivazione dell'impianto da parte della Rai. Se l'impianto non viene attivato entro i sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione, la Rai ne comunica le ragioni al Ministero per le determinazioni di competenza. Dopo un periodo di sei mesi dall'avvenuta comunicazione dell'attivazione dell'impianto sperimentale, senza che siano intervenuti rilievi da parte dell'Amministrazione, l'autorizzazione si intende definitiva. 5. Laddove emerga un interesse allo sviluppo o al miglioramento delle reti di radiodiffusione, la Rai potra' stipulare convenzioni o contratti con gli enti locali, secondo criteri di economicita' degli investimenti, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salvaguardia della salute umana e alla tutela del paesaggio.