Art. 17.
Informazione al pubblico in relazione al rilascio della banda 700MHz
1. La Rai garantisce l'informazione al pubblico in ciascuna area
tecnica nel corso dell'attuazione della tabella di marcia nazionale
per la liberazione della banda 700MHz, utilizzando le emissioni
televisive e radiofoniche e il web. Tale informazione dovra' essere
fornita senza interruzioni fino a quando le attivita' non saranno
ultimate in tutto il territorio nazionale.
2. La Rai informa i soggetti residenti nelle zone di volta in
volta interessate dalle attivita' fornendo ogni opportuna conoscenza
sulle modalita' del processo in atto e sugli eventuali disservizi,
anche momentanei, ed e' tenuta ad attivare servizi gratuiti di call
center e di numero verde al fine di dare riscontro alle richieste dei
medesimi.
3. La Rai si impegna a rendere pubbliche le informazioni sugli
accordi stipulati tra le associazioni degli operatori di rete e i
produttori di apparati al fine di garantire adeguati livelli
qualitativi.
4. La Rai si impegna a sviluppare, direttamente o attraverso le
piu' opportune forme di cooperazione, associazione o intesa, anche
attraverso partecipazione a societa' o consorzi, i servizi piu' utili
al buon funzionamento della televisione digitale terrestre.