Art. 18.
Impiego dei collegamenti mobili
1. La Rai, per proprie esigenze - previa comunicazione al
Ministero - o per conto di terzi previamente autorizzati dal
Ministero esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo
trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con
mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri
operatori, nonche' per realizzare collegamenti temporanei tra punti
fissi.
2. La Rai, per proprie esigenze - previa comunicazione al
Ministero - o per conto di terzi previamente autorizzati dal
Ministero esercisce radio camere operanti nella banda dei 2 GHz.
3. Nell'espletamento dei servizi di cui ai commi 1 e 2, la Rai
potra' utilizzare le frequenze assegnate anche con tecniche di
modulazione digitale.
4. La Rai - previa comunicazione al Ministero - ai fini della
produzione e distribuzione dei propri servizi sul territorio,
utilizza collegamenti mobili nelle bande in cui essi sono allocati,
con particolare riguardo alla banda dei 6 GHz.
5. La Rai per l'impiego delle frequenze necessarie ai
collegamenti mobili di cui al presente articolo e' tenuta ad
utilizzare le apparecchiature e la canalizzazione previste dalla
normativa vigente.