Art. 20.
Gestione economico-finanziaria
1. Il costo delle attivita' derivanti dal servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale e' coperto a norma dell'art.
13, comma 1, della Convenzione al fine di assicurare l'equilibrato
assetto economico della gestione in relazione agli obblighi posti
dalla normativa e dal presente Contratto. E' fatto salvo quanto
previsto da contratti e convenzioni stipulate ai sensi della vigente
normativa.
2. La Rai e' tenuta, altresi', ad adottare criteri tecnici ed
economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di
obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio
assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri
di efficienza, la Rai si impegna a potenziare, secondo criteri di
economicita', la capacita' dei propri centri di produzione e persegue
altresi' l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli
investimenti, tenendo conto anche delle condizioni del mercato di
riferimento.
3. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla Rai, saranno
attribuite alla Rai e comunicate dall'Amministrazione finanziaria con
apposite informative mensili in relazione all'avanzamento delle
riscossioni effettuate dallo Stato e corrisposte in tre quote di cui
la prima, da erogare nei mesi di gennaio, maggio e settembre di
ciascun anno, pari rispettivamente al 40 per cento, 30 per cento e 30
per cento delle previsioni di competenza iscritte sul pertinente
capitolo di spesa relativo alle somme spettanti alla Rai a carico del
Bilancio dello Stato, adeguato in corso d'anno alle effettive
riscossioni affluite sul capitolo di entrata. Il conguaglio
commisurato alle somme effettivamente riscosse sara' corrisposto con
il provvedimento di assestamento dell'esercizio successivo a quello
di competenza di tali introiti. Il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle Finanze provvedera' ad emettere appositi
ordini di pagare a favore della Rai, affinche' le rimanenti quote
siano accreditate entro la fine del mese di previsto pagamento.