Art. 21.
Contabilita' separata
1. E' fatto divieto alla Rai di utilizzare, direttamente o
indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare
attivita' non inerenti al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 47,
comma 4, del TUSMAR.
2. In conformita' a quanto stabilito dall'art. 47, commi 1 e 2,
del TUSMAR, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, e
coerentemente a quanto previsto dall'art. 14 della Convenzione, la
Rai predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilita'
separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri
sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale rispetto ai ricavi
delle attivita' svolte in regime di concorrenza, imputando o
attribuendo i costi sulla base di principi di contabilita' applicati
in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con
chiarezza i principi di contabilita' analitica secondo cui vengono
tenuti conti separati.
3. La contabilita' separata di cui al comma 2 e' soggetta a
controllo da parte di una societa' di revisione, nominata dalla Rai e
scelta dall'Autorita' tra quante risultano iscritte all'apposito albo
tenuto presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ai
sensi dell'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52». All'attivita' della societa' di revisione si applicano
le norme di cui alla sezione IV, del capo II, del titolo III, della
parte IV del citato testo unico.