Art. 23.
Comitato di confronto
1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente
Contratto nella Gazzetta Ufficiale e' istituito, per la durata del
Contratto stesso, un Comitato, quale sede permanente di confronto fra
il Ministero e la Rai che, con carattere consultivo, esprime pareri e
avanza proposte in ordine alla programmazione sociale e alle
iniziative assunte dalla Rai ai sensi dell'art. 10 del presente
Contratto.
2. Il Comitato e' composto da dodici membri, nel rispetto
dell'equilibrio di genere, di cui sei nominati dal Ministero, scelti
tra i rappresentanti di commissioni, consulte e organizzazioni senza
scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui
temi di cui all'art. 10, e sei nominati dalla Rai.
3. Il Comitato e' coordinato pariteticamente da un rappresentante
del Ministero e da uno della Rai e si avvale, per il suo
funzionamento, di personale, mezzi e servizi messi a disposizione
dalla Rai. Il Comitato, entro tre mesi dalla sua costituzione,
approva un regolamento di funzionamento. I coordinatori sovrintendono
alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i
lavori del Comitato, coordinano i lavori delle sessioni e
rappresentato il Comitato nei rapporti con Istituzioni, Enti e
Associazioni.