(Contratto-art. 23)
                              Art. 23. 
 
 
                        Comitato di confronto 
 
    1. Entro tre  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
Contratto nella Gazzetta Ufficiale e' istituito, per  la  durata  del
Contratto stesso, un Comitato, quale sede permanente di confronto fra
il Ministero e la Rai che, con carattere consultivo, esprime pareri e
avanza  proposte  in  ordine  alla  programmazione  sociale  e   alle
iniziative assunte dalla Rai  ai  sensi  dell'art.  10  del  presente
Contratto. 
    2. Il  Comitato  e'  composto  da  dodici  membri,  nel  rispetto
dell'equilibrio di genere, di cui sei nominati dal Ministero,  scelti
tra i rappresentanti di commissioni, consulte e organizzazioni  senza
scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui
temi di cui all'art. 10, e sei nominati dalla Rai. 
    3. Il Comitato e' coordinato pariteticamente da un rappresentante
del  Ministero  e  da  uno  della  Rai  e  si  avvale,  per  il   suo
funzionamento, di personale, mezzi e  servizi  messi  a  disposizione
dalla Rai. Il  Comitato,  entro  tre  mesi  dalla  sua  costituzione,
approva un regolamento di funzionamento. I coordinatori sovrintendono
alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per  i
lavori  del  Comitato,  coordinano  i   lavori   delle   sessioni   e
rappresentato il  Comitato  nei  rapporti  con  Istituzioni,  Enti  e
Associazioni.