Art. 6.
Informazione
1. La Rai e' tenuta ad improntare la propria offerta informativa
ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettivita',
imparzialita', indipendenza e apertura alle diverse formazioni
politiche e sociali, e a garantire un rigoroso rispetto della
deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori
del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio
di liberta' con quello di responsabilita', nel rispetto della
dignita' della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato,
effettivo e leale.
2. La Rai assicura nella programmazione il pluralismo, al fine di
soddisfare il diritto del cittadino a una corretta informazione e
alla formazione di una propria opinione.
3 Al fine di attuare quanto previsto al comma 1, la Rai - in
coerenza con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7, della
Convenzione - e' tenuta ad assicurare:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti
inquadrandoli nel loro contesto, nonche' l'obiettivita' e
l'imparzialita' dei dati forniti, in modo da offrire informazioni
idonee a favorire la libera formazione delle opinioni non
condizionata da stereotipi;
b) lo sviluppo del senso critico, civile ed etico nella
collettivita' nazionale;
c) il rispetto del divieto assoluto di utilizzare metodologie e
tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile il
contenuto delle informazioni;
d) la diffusione di programmi informativi in lingua inglese via
televisione e mediante altre piattaforme distributive;
e) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di
informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di
parita' di trattamento e di imparzialita', nelle forme e secondo le
modalita' indicate dalla legge;
f) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni
ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;
g) la promozione delle pari opportunita' tra uomini e donne;
h) l'accrescimento della conoscenza delle vicende europee e
internazionali;
l) l'adozione di idonee cautele in modo da assicurare che la
completezza informativa, in particolare nell'uso delle immagini o
delle descrizioni, non leda le sensibilita' dell'infanzia e
dell'adolescenza.
4. La Rai assicura l'informazione pubblica nazionale nonche'
regionale attraverso la presenza in ciascuna regione o provincia
autonoma di proprie redazioni, interagendo con le realta' culturali e
produttive dei territori. La Rai, adottando ogni opportuna misura
organizzativa, valorizza le sedi regionali e i centri di produzione
di Roma, Milano, Napoli e Torino, anche per salvaguardare
l'informazione e l'approfondimento culturale nelle realta' locali.