Art. 7.
Industria dell'audiovisivo
1. La Rai valorizza le capacita' produttive, imprenditoriali e
culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo e la crescita del
sistema di produzioni audiovisive indipendenti, italiane ed europee,
promuovendone l'efficienza e il pluralismo, nonche' la ricerca di
nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche multimediali.
2. La Rai, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VII del
TUSMAR e coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1,
lettera b) della Convenzione, assicura inoltre un adeguato sostegno
allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, anche con
riferimento alla produzione di documentari e di film di animazione,
mediante l'acquisizione o la co-produzione, nel quadro di procedure
trasparenti, di prodotti di alta qualita', realizzati da o con
imprese anche indipendenti che abbiano stabile rappresentanza in
Italia, per una loro valorizzazione nei mercati esteri.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2,
la Rai si impegna a:
a) realizzare i prodotti audiovisivi di nazionalita' italiana
entro i confini nazionali, salvo esigenze di carattere artistico;
b) promuovere progetti di co-produzione internazionale, che
valorizzino il prodotto nazionale e ne agevolino la
commercializzazione all'estero, e di produzione documentaristica,
anche al fine di rafforzare l'immagine, il patrimonio artistico e
culturale e la ricchezza paesaggistica del Paese;
c) assicurare un presidio aziendale dedicato allo sviluppo del
genere documentario e al coordinamento dei relativi investimenti.