Art. 8.
Minori
1. La Rai si impegna ad improntare l'offerta complessiva, diffusa
su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, al
rispetto delle norme europee e nazionali a tutela dei minori, tenendo
conto in particolare delle sensibilita' della prima infanzia e
dell'eta' evolutiva, coerentemente a quanto previsto dall'art. 3,
comma 1, lettera i) e dall'art. 10 della Convenzione.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la
Rai si impegna affinche' l'offerta dedicata ai minori:
a) proponga valori positivi umani e civili, fondati sul
rispetto della dignita' della persona;
b) metta a disposizione delle nuove generazioni strumenti
innovativi che aiutino a comprendere il valore e i benefici
dell'appartenenza alla comunita';
c) promuova modelli di riferimento, femminili e maschili,
paritari e non stereotipati, mediante contenuti che educhino al
rispetto della diversita' di genere e al contrasto della violenza;
d) si caratterizzi per una cura prioritaria per il linguaggio,
con riferimento a un uso appropriato della lingua italiana,
all'apprendimento dell'inglese e di altre lingue, e
all'alfabetizzazione digitale, con un'azione di educazione positiva
al web;
e) favorisca la cultura della legalita', la prevenzione e il
contrasto di ogni forma di violenza, in particolare contro le donne,
e di «bullismo» e cyber bullismo, aiutando a riconoscere i segnali da
cui tali fenomeni possono originare;
f) accresca le capacita' critiche dei minori in modo che
sappiano fare migliore uso dei media e di Internet, sia dal punto di
vista qualitativo sia quantitativo, anche tenendo conto degli attuali
e futuri sviluppi in chiave di interattivita' e offra percio'
programmi dedicati alla promozione di competenze rispetto alla
gestione del proprio «profilo» sui diversi social media, anche in
relazione al tema della tutela della privacy e delle informazioni
personali e con l'obiettivo di sviluppare una cultura di contrasto al
cyber bullismo;
g) favorisca la partecipazione dei minori, con una particolare
attenzione dedicata ai loro problemi e alle loro esigenze, nonche' le
iniziative loro rivolte sul territorio;
h) sviluppi nelle nuove generazioni la conoscenza e il senso di
appartenenza all'Unione europea.
3. Nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 23, dedicata a
una visione familiare, la Rai e' tenuta a realizzare programmi
riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle
esigenze e della sensibilita' dell'infanzia e dell'adolescenza,
evitando la messa in onda di programmi che possano nuocere allo
sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o indurre a una
fuorviante percezione dell'immagine femminile. La Rai si impegna
anche ad adottare idonee cautele in modo da assicurare che la
completezza informativa, in particolare nell'uso delle immagini o
delle descrizioni, non comporti un danno delle esigenze e della
sensibilita' dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. La Rai e' tenuta a dedicare appositi spazi e programmi volti
ad informare tanto i minori, quanto coloro che ne abbiano la
responsabilita' anche nell'ambito familiare, sull'uso corretto e
appropriato delle trasmissioni televisive, radiofoniche e
multimediali da parte dei minori stessi.
5. La Rai, attraverso il proprio sistema di segnaletica della
programmazione, evidenzia, con riferimento a film, fiction e
intrattenimento, i programmi adatti ad una visione congiunta con un
adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a
quest'ultima fattispecie, la Rai applica sistemi di chiara
riconoscibilita' visiva per tutta la durata dei relativi programmi.