Art. 9.
Parita' di genere
1. La Rai assicura nell'ambito dell'offerta complessiva, diffusa
su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, la
piu' completa e plurale rappresentazione dei ruoli che le donne
svolgono nella societa', nonche' la realizzazione di contenuti volti
alla prevenzione e al contrasto della violenza in qualsiasi forma nei
confronti delle donne.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
la Rai si impegna a:
a) promuovere la formazione tra i propri dipendenti, operatori
e collaboratori esterni, affinche' in tutte le trasmissioni siano
utilizzati un linguaggio e delle immagini rispettosi, non
discriminatori e non stereotipati nei confronti delle donne;
b) non trasmettere messaggi pubblicitari discriminatori o che
alimentino stereotipi di genere;
c) realizzare il monitoraggio e il relativo resoconto annuale,
che consenta di verificare il rispetto della parita' di genere nella
programmazione complessiva. Il resoconto annuale e' pubblicato nel
sito internet dell'azienda ed e' trasmesso al Ministero,
all'Autorita', alla Commissione, entro quattro mesi dalla conclusione
dell'esercizio precedente.