(Allegato «D»-art. 2)
                               Art. 2. 
                             Consorziati 
 
    1. Partecipano al Consorzio le seguenti imprese: 
      fornitori  di  alluminio  destinato   alla   fabbricazione   di
imballaggi in alluminio comprendenti i produttori e  gli  importatori
(di seguito «Produttori»); 
      fabbricanti,  trasformatori  e  importatori  di  imballaggi  in
alluminio vuoti (di seguito «Trasformatori»); 
    2. Possono partecipare al Consorzio le seguenti imprese: 
      commercianti, distributori,  addetti  al  riempimento,  utenti,
importatori  di   imballaggi   in   alluminio   pieni   (di   seguito
«Utilizzatori»); 
      recuperatori  e  riciclatori  di  rifiuti  di  imballaggio   in
alluminio, che non corrispondono alla categoria dei Produttori,  come
definite ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettere l), m), del decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (di  seguito  «Recuperatori»  e
«Riciclatori»),  previo  accordo  con  gli   altri   consorziati   ed
unitamente agli stessi, secondo criteri e modalita'  determinati  nel
regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19. 
    3. I trasformatori e gli utilizzatori di imballaggi costituiti da
materiali compositi partecipano al Consorzio ai sensi rispettivamente
dei commi 1 e 2 qualora il materiale prevalente  nella  tipologia  di
imballaggio  da   essi   prodotta   o   utilizzata   sia   costituito
dall'alluminio,  secondo  criteri   e   modalita'   determinati   nel
regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19. 
    4. Al fine del presente Statuto, le imprese di cui ai commi 1 e 2
sono distinte nelle seguenti categorie: 
      a) Produttori 
      b) Trasformatori 
      c) Utilizzatori 
      d) Recuperatori e Riciclatori 
    5. La categoria d) Recuperatori e Riciclatori e' articolata nelle
seguenti sottocategorie: 
      d.1) Recuperatori 
      d.2) Riciclatori 
    6. Le  imprese  che  esercitano  le  attivita'  proprie  di  piu'
categorie di consorziati sono inquadrate nella  categoria  prevalente
secondo i criteri e  le  modalita'  determinati  con  regolamento  da
adottarsi a norma del successivo art. 19. La stessa  disposizione  si
applica in caso di societa' controllate e collegate. 
    7. La ripartizione delle quote  consortili  e'  disciplinata  nel
successivo art. 4. 
    8. Il numero dei consorziati e' illimitato.