Art. 2. Consorziati 1. Partecipano al Consorzio le seguenti imprese: fornitori di alluminio destinato alla fabbricazione di imballaggi in alluminio comprendenti i produttori e gli importatori (di seguito «Produttori»); fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi in alluminio vuoti (di seguito «Trasformatori»); 2. Possono partecipare al Consorzio le seguenti imprese: commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti, importatori di imballaggi in alluminio pieni (di seguito «Utilizzatori»); recuperatori e riciclatori di rifiuti di imballaggio in alluminio, che non corrispondono alla categoria dei Produttori, come definite ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettere l), m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito «Recuperatori» e «Riciclatori»), previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi, secondo criteri e modalita' determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19. 3. I trasformatori e gli utilizzatori di imballaggi costituiti da materiali compositi partecipano al Consorzio ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 qualora il materiale prevalente nella tipologia di imballaggio da essi prodotta o utilizzata sia costituito dall'alluminio, secondo criteri e modalita' determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19. 4. Al fine del presente Statuto, le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono distinte nelle seguenti categorie: a) Produttori b) Trasformatori c) Utilizzatori d) Recuperatori e Riciclatori 5. La categoria d) Recuperatori e Riciclatori e' articolata nelle seguenti sottocategorie: d.1) Recuperatori d.2) Riciclatori 6. Le imprese che esercitano le attivita' proprie di piu' categorie di consorziati sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalita' determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19. La stessa disposizione si applica in caso di societa' controllate e collegate. 7. La ripartizione delle quote consortili e' disciplinata nel successivo art. 4. 8. Il numero dei consorziati e' illimitato.