(Allegato «D»-art. 3)
                               Art. 3. 
                        Oggetto del Consorzio 
 
    1.  L'attivita'  del  Consorzio  sara'  conformata  ai   principi
generali contenuti nella parte IV del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, titolo II, e in particolare ai principi di  efficienza,
efficacia, economicita', trasparenza, e di libera  concorrenza  nelle
attivita' di settore. 
    2. Il Consorzio non ha  fini  di  lucro,  ed  e'  costituito  per
concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo  e  di  recupero  di
tutti i rifiuti di imballaggio e materiali  di  imballaggio  prodotti
nel territorio nazionale. 
    In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce,
promuove e incentiva: 
      a) in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di imballaggio  in
alluminio  conferiti  al  servizio  pubblico,  su   indicazione   del
Consorzio nazionale imballaggi (di seguito Conai) di cui all'art. 224
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
      b)  la  raccolta  dei  rifiuti  di  imballaggio  in   alluminio
secondari e terziari su superfici private; 
      c) la ripresa degli imballaggi in alluminio usati; 
      d) il riciclo ed il recupero  dei  rifiuti  di  imballaggio  in
alluminio; 
      e) l'utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti dal riciclo
e dal recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio; 
      f) lo sviluppo della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  di
imballaggio in alluminio. 
    3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e nel rispetto dei  principi  di
cui all'art. 1, comma 2, ritiro delle frazioni similari ai rifiuti di
imballaggi in alluminio e'  un'attivita'  complementare  e  sinergica
degli scopi primari, in relazione alle esigenze del servizio  che  il
Consorzio  presta  nei  confronti  dei  comuni  e   delle   pubbliche
amministrazioni. 
    4. Il Consorzio, su indicazione del Conai, adempie all'obbligo di
ritiro dei rifiuti di  imballaggio  in  alluminio  provenienti  dalla
raccolta differenziata effettuata dal servizio  pubblico  secondo  le
modalita' ed i criteri previsti nell'ambito del  piano  specifico  di
prevenzione e gestione di cui all'art. 223, comma 4, e del  programma
generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    5. Il Consorzio, d'intesa con il Conai,  promuove  l'informazione
degli utilizzatori,  degli  utenti  finali  e,  in  particolare,  dei
consumatori, al fine  di  agevolare  lo  svolgimento  delle  funzioni
previste al precedente comma 1. L'informazione riguarda fra l'altro: 
      a) i sistemi di  restituzione,  di  raccolta,  di  ripresa,  di
riciclo e di recupero disponibili; 
      b)  il  ruolo  degli  utilizzatori,  ed  in   particolare   dei
consumatori, nel processo di riutilizzo, raccolta, riciclo e recupero
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in alluminio; 
      c) il  significato  dei  marchi  apposti  sugli  imballaggi  in
alluminio; 
      d) i pertinenti elementi dei piani di gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggi in alluminio. 
    6. Per il perseguimento degli obiettivi  indicati  ai  precedenti
commi, il Consorzio puo': 
      a)  svolgere  tutte  le   attivita'   anche   complementari   o
sussidiarie, direttamente o indirettamente  coordinate  e/o  comunque
connesse quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione
di diritti di proprieta' intellettuale, e la promozione  del  mercato
di oggetti in materiale riciclato; 
      b)  compiere  tutte  le  operazioni  mobiliari,  immobiliari  e
finanziarie, e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento
dell'oggetto consortile; 
      c)  promuovere  campagne  d'informazione,  ricercare  sinergie,
realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma
con soggetti pubblici e privati; 
      d)  porre  in  essere  tutti  gli  atti   di   attuazione   e/o
applicazione normativamente previsti. 
    7. Il Consorzio puo' strutturarsi in articolazioni  regionali  ed
interregionali. Il Consorzio puo' svolgere le  attivita'  di  cui  al
presente articolo anche  attraverso  soggetti  terzi  sulla  base  di
apposite convenzioni. Ai sensi dell'art. 177, comma  5,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio, coordinandosi con il
Conai  per  quanto  di  competenza  dello  stesso,   puo',   inoltre,
stipulare, ai sensi degli  articoli  181,  206  e  224  del  medesimo
decreto,  specifici  accordi,  contratti  di  programma,   protocolli
d'intesa, anche sperimentali, con: 
      a) il Ministero dell'ambiente, della tutela  del  territorio  e
del mare, il Ministero per lo  sviluppo  economico,  le  regioni,  le
province, le autorita' d'ambito, i comuni, loro aziende e societa' di
servizi, concessionari ed enti pubblici o privati; 
      b) il Conai medesimo; 
      c) i consorzi, le societa', gli enti e gli istituti di  ricerca
incaricati  dello  svolgimento  di  attivita'  a  contenuto  tecnico,
tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali; 
      d) i soggetti pubblici e/o privati  interessati  alla  gestione
ambientale   della   medesima   tipologia   di   materiali    oggetto
dell'attivita' del Consorzio. 
    8. Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  il  Consorzio  puo'
avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei
settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati. 
    9.  Per  conseguire  le  proprie  finalita'   istituzionali,   il
Consorzio puo' costituire enti e societa', e assumere  partecipazioni
in  enti  e  societa'  gia'  costituiti,  previa  autorizzazione  del
Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del
Ministero per lo  sviluppo  economico.  La  costituzione  di  enti  e
societa', e l'assunzione di partecipazioni in altre societa' ed  enti
non  e'  consentita  se  sono  sostanzialmente  modificati  l'oggetto
consortile  e  le  finalita'  determinati   dal   presente   Statuto.
L'attivita' delle societa' e degli enti partecipati e costituiti  dal
Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto  delle  norme  e  dei
principi in materia di concorrenza,  e  eventuali  proventi  e  utili
derivanti   da   tali   partecipazioni   devono   essere   utilizzati
esclusivamente per le finalita' previste dal presente statuto. 
    10.  Nei  termini  stabiliti  dalle  norme  vigenti  e  ai  sensi
dell'art. 223, comma 5, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, il Consorzio mette a punto, elabora e trasmette alla  competente
direzione generale del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ed al  Conai  un  proprio  piano  specifico  di
prevenzione  e  gestione  relativo  all'anno  solare  successivo  che
costituisce la base per  l'elaborazione  del  programma  generale  di
prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del predetto decreto. 
    11.  Nei  termini  stabiliti  dalle  norme  vigenti  e  ai  sensi
dell'art. 223, comma 6, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, il Consorzio trasmette  annualmente  alla  competente  Direzione
generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare ed a Conai una relazione sulla  gestione  relativa  all'anno
precedente,  con  l'indicazione  nominativa   dei   consorziati,   il
programma specifico ed i risultati  conseguiti  nel  recupero  e  nel
riciclo dei rifiuti di imballaggio. 
    12. Il Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso  alle
informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,
recante  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE   sull'accesso   del
pubblico  all'informazione  ambientale,  e  ai  sensi   delle   altre
disposizioni europee e  nazionali  che  disciplinano  il  diritto  di
accesso alle informazioni ambientali. 
    13. Il Consorzio  si  astiene  da  qualunque  atto,  attivita'  o
iniziativa  suscettibile  di  impedire,  restringere  o  falsare   la
concorrenza  in  ambito  nazionale  e  comunitario,  con  particolare
riferimento allo svolgimento di attivita' economiche e di  operazioni
di gestione dei rifiuti di imballaggio  regolarmente  autorizzate  ai
sensi della vigente normativa.