(Allegato «D»-art. 4)
                               Art. 4. 
                Quote di partecipazione al Consorzio 
 
    1. Ai fini del  voto,  le  quote  di  partecipazione  sono  cosi'
ripartite fra le categorie di consorziati: 
      a) Produttori 40%; 
      b) Trasformatori 40%; 
      c) Utilizzatori 10%; 
      d) Recuperatori e Riciclatori 10% 
    di cui: 
      d.1) Recuperatori 5%; 
      d.2) Riciclatori 5%. 
    2. Ciascuna  categoria,  ovvero  sottocategoria,  di  consorziati
dovra'  far  si'  da  garantire,  al  suo  interno,  la  piu'   ampia
rappresentativita' delle imprese aderenti. 
    3. Ai fini del voto, le quote di partecipazione sono ripartite in
misura paritaria fra le categorie dei Produttori e dei Trasformatori,
assicurando altresi' un'adeguata partecipazione  degli  Utilizzatori,
se presenti. I Recuperatori  e  Riciclatori  possono  partecipare  al
Consorzio, previo accordo con  gli  altri  consorziati,  in  modo  da
garantire una posizione dialettica di confronto sulla gestione  delle
risorse e delle attivita'. 
    4.  Nell'ambito  di  ciascuna  categoria   di   consorziati,   la
ripartizione delle  quote  tra  le  singole  imprese  consorziate  e'
disciplinata dal regolamento consortile  da  adottarsi  a  norma  del
successivo art. 19. 
    5.  Il  Consiglio  di  amministrazione  provvede,   prima   della
convocazione di ciascuna Assemblea e con le  modalita'  indicate  nel
regolamento,  a  rideterminare  le  quote  di  partecipazione  tra  i
consorziati di ciascuna delle categorie. 
    6. La variazione della quota  spettante  al  singolo  consorziato
puo' determinare obblighi di versamento a carico di quest'ultimo.  In
tal caso il consorziato e' tenuto a  provvedere  al  pagamento  degli
importi   dovuti,   a   pena   dell'impossibilita'   di   partecipare
all'Assemblea. La variazione della quota non ha mai  effetto  per  il
passato. 
    7. Chi intende essere ammesso come consorziato,  deve  presentare
domanda  scritta  al  Consiglio  di  amministrazione  dichiarando  di
possedere i requisiti indicati al precedente art. 2, e  di  essere  a
conoscenza delle disposizioni del presente statuto,  dei  regolamenti
consortili adottati e di tutte le  altre  disposizioni  regolamentari
vincolanti per i consorziati. 
    8.  Le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  possono  essere
trasferite a terzi solo in caso di trasferimento a  qualunque  titolo
dell'azienda, e contestualmente a tale trasferimento, e/o in caso  di
fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle  quote
consortili e' nullo e privo di effetti giuridici.