Art. 4. Quote di partecipazione al Consorzio 1. Ai fini del voto, le quote di partecipazione sono cosi' ripartite fra le categorie di consorziati: a) Produttori 40%; b) Trasformatori 40%; c) Utilizzatori 10%; d) Recuperatori e Riciclatori 10% di cui: d.1) Recuperatori 5%; d.2) Riciclatori 5%. 2. Ciascuna categoria, ovvero sottocategoria, di consorziati dovra' far si' da garantire, al suo interno, la piu' ampia rappresentativita' delle imprese aderenti. 3. Ai fini del voto, le quote di partecipazione sono ripartite in misura paritaria fra le categorie dei Produttori e dei Trasformatori, assicurando altresi' un'adeguata partecipazione degli Utilizzatori, se presenti. I Recuperatori e Riciclatori possono partecipare al Consorzio, previo accordo con gli altri consorziati, in modo da garantire una posizione dialettica di confronto sulla gestione delle risorse e delle attivita'. 4. Nell'ambito di ciascuna categoria di consorziati, la ripartizione delle quote tra le singole imprese consorziate e' disciplinata dal regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19. 5. Il Consiglio di amministrazione provvede, prima della convocazione di ciascuna Assemblea e con le modalita' indicate nel regolamento, a rideterminare le quote di partecipazione tra i consorziati di ciascuna delle categorie. 6. La variazione della quota spettante al singolo consorziato puo' determinare obblighi di versamento a carico di quest'ultimo. In tal caso il consorziato e' tenuto a provvedere al pagamento degli importi dovuti, a pena dell'impossibilita' di partecipare all'Assemblea. La variazione della quota non ha mai effetto per il passato. 7. Chi intende essere ammesso come consorziato, deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione dichiarando di possedere i requisiti indicati al precedente art. 2, e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili adottati e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati. 8. Le quote di partecipazione al Consorzio possono essere trasferite a terzi solo in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, e contestualmente a tale trasferimento, e/o in caso di fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili e' nullo e privo di effetti giuridici.