Art. 5. Fondo consortile - Fondi di riserva 1. Ciascuno dei consorziati e' tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma corrispondente al proprio numero di quote assegnate ai sensi del precedente art. 4. Il valore unitario della quota di partecipazione al Consorzio e' determinato dall'Assemblea. 2. Il fondo consortile puo' essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo. 3. Gli importi eventualmente dovuti dai singoli consorziati per il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione. 4. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito. E' fatto divieto di distribuire avanzi di gestione ai consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione sono gestiti in conformita' ai criteri definiti nello statuto del Conai ed alle procedure da esso approvate, nel rispetto delle disposizioni di legge. 5. Al fondo consortile si applicano le disposizioni degli articoli 2614 e 2615 del codice civile. 6. Non si procede alla liquidazione delle quote e nulla e' dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso. 7. L'Assemblea puo' costituire un fondo di riserva con gli eventuali avanzi di gestione conformemente al disposto dell'art. 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.