Art. 6. Finanziamento delle attivita' del Consorzio 1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. 2. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono: a) dai contributi versati dai consorziati o da terzi, ed in particolare dall'eventuale contributo annuo previsto al successivo art. 9, comma 2, lettera i); b) dal contributo ambientale attribuito al Consorzio da Conai, con apposita convenzione ai sensi dell'art. 224, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e versato dal Conai medesimo ai sensi dell'art. 223, comma 3. Il predetto contributo ambientale costituisce mezzo proprio del Consorzio ed e' utilizzato, in via prioritaria, per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio degli imballaggi secondari e terziari, nel rispetto della libera concorrenza nelle attivita' di settore; c) dai proventi della cessione dei rifiuti di imballaggi in alluminio, nonche' delle frazioni similari, ripresi raccolti o ritirati, nonche' delle prestazioni di servizi connesse; d) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalita'; e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva; f) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalita' indicate al precedente art. 5, commi 4 e 2; g) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati; h) dalle eventuali somme, diverse da quelle previste all'art. 14 dello statuto del Conai, versate al Consorzio dal Conai per le finalita' consortili.