(Allegato «D»-art. 6)
                               Art. 6. 
             Finanziamento delle attivita' del Consorzio 
 
    1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della  propria
gestione finanziaria. 
    2.  I  mezzi  finanziari  per  il  funzionamento  del   Consorzio
provengono: 
      a) dai contributi versati dai consorziati o  da  terzi,  ed  in
particolare dall'eventuale contributo annuo  previsto  al  successivo
art. 9, comma 2, lettera i); 
      b) dal contributo ambientale attribuito al Consorzio da  Conai,
con apposita convenzione ai sensi dell'art. 224, comma 8 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e versato dal  Conai  medesimo  ai
sensi dell'art. 223,  comma  3.  Il  predetto  contributo  ambientale
costituisce mezzo proprio del Consorzio  ed  e'  utilizzato,  in  via
prioritaria, per  il  ritiro  degli  imballaggi  primari  o  comunque
conferiti  al  servizio  pubblico   e,   in   via   accessoria,   per
l'organizzazione dei sistemi  di  raccolta,  recupero  e  riciclaggio
degli imballaggi secondari e  terziari,  nel  rispetto  della  libera
concorrenza nelle attivita' di settore; 
      c) dai proventi della cessione dei  rifiuti  di  imballaggi  in
alluminio,  nonche'  delle  frazioni  similari,  ripresi  raccolti  o
ritirati, nonche' delle prestazioni di servizi connesse; 
      d)  dai  proventi  della  gestione  patrimoniale  ivi  comprese
eventuali liberalita'; 
      e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva; 
      f) dall'eventuale utilizzazione del  fondo  consortile  con  le
modalita' indicate al precedente art. 5, commi 4 e 2; 
      g) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da  enti
pubblici e/o privati; 
      h) dalle eventuali somme, diverse da quelle  previste  all'art.
14 dello statuto del Conai, versate al Consorzio  dal  Conai  per  le
finalita' consortili.