(Allegato «D»-art. 7)
                               Art. 7. 
                    Diritti e obblighi consortili 
 
    1. I  consorziati  hanno  diritto  di  partecipare,  nelle  forme
previste dal presente statuto, alla definizione delle  decisioni  del
Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari,  ed  allo
svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati possono  fruire
dei servizi e delle prestazioni del Consorzio. 
    2. Il Consorzio accerta il corretto  adempimento,  da  parte  dei
consorziati,  degli  obblighi  derivanti  dalla   partecipazione   al
Consorzio, ed  intraprende  le  azioni  necessarie  per  accertare  e
reprimere eventuali violazioni a tali obblighi. 
    3.  In  caso  d'inadempimento  degli  obblighi   consortili,   il
Consiglio di amministrazione puo' comminare una  sanzione  pecuniaria
commisurata   alla   gravita'   dell'infrazione.   Con    regolamento
consortile, da  adottarsi  a  norma  del  successivo  art.  19,  sono
individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle  sanzioni
applicabili  e  le  norme  del  relativo  procedimento.  In  sede  di
Assemblea, il consorziato sanzionato non puo' esercitare  il  diritto
di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata. 
    4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a: 
      a) concorrere alla costituzione del fondo consortile; 
      b)   versare   l'eventuale    contributo    annuo    deliberato
dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 9, comma 2, lettera i); 
      c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i  dati  e
informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile; 
      d) sottoporsi a tutti i controlli  disposti  dal  Consiglio  di
amministrazione al  fine  di  accertare  l'esatto  adempimento  degli
obblighi consortili, con modalita' che faranno salva la  riservatezza
dei dati dei consorziati; 
      e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli
organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati; 
      f)  favorire  gli  interessi  del  Consorzio  e  non   svolgere
attivita' contrastante con le finalita' dello stesso. 
    5. I consorziati tenuti ad aderire al Conai  ai  sensi  dell'art.
221, comma 2 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono
obbligati ad indicare al Conai  che  il  Consorzio  e'  il  soggetto,
costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera  b),  del  citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano.