(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 2)
                               Art. 2. 
 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 
 
    1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31
dicembre 2018 sia per la parte giuridica che per la parte economica. 
    2. Gli effetti decorrono  dal  giorno  successivo  alla  data  di
stipulazione, salvo  diversa  prescrizione  del  presente  contratto.
L'avvenuta   stipulazione   viene   portata   a   conoscenza    delle
amministrazioni interessate mediante la pubblicazione  nel  sito  web
dell'ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
    3. Gli istituti a contenuto economico e normativo  con  carattere
vincolato  ed  automatico  sono   applicati   dalle   Amministrazioni
destinatarie entro 30 giorni dalla data di  stipulazione  di  cui  al
comma 2. 
    4. Il presente contratto, alla scadenza, si  rinnova  tacitamente
di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una  delle  parti
con lettera raccomandata almeno sei mesi  prima  della  scadenza.  In
caso   di   disdetta,   le   disposizioni   contrattuali    rimangono
integralmente in vigore  fino  a  quando  non  siano  sostituite  dal
successivo contratto collettivo. 
    5. In ogni caso le  piattaforme  sindacali  per  il  rinnovo  del
contratto collettivo nazionale  saranno  presentate  sei  mesi  prima
della scadenza del contratto e comunque in tempo utile per consentire
l'apertura  della  trattativa  tre  mesi  prima  della  scadenza  del
contratto stesso. Durante tale periodo e per il mese successivo  alla
scadenza del contratto, le parti negoziali  non  assumono  iniziative
unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. 
    6. A decorrere dal  mese  di  aprile  dell'anno  successivo  alla
scadenza del contratto collettivo nazionale  di  lavoro,  qualora  lo
stesso non sia ancora  stato  rinnovato  e  non  sia  stata  disposta
l'erogazione  di  cui  all'articolo  47-bis,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 165/2001, e' riconosciuta,  entro  i  limiti  previsti
dalla  legge  di  bilancio  in  sede  di  definizione  delle  risorse
contrattuali,    una    copertura    economica    che     costituisce
un'anticipazione dei  benefici  complessivi  che  saranno  attribuiti
all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo  di  tale  copertura  e'
pari  al  30%  della  previsione   Istat   dell'inflazione   misurata
dall'indice  IPCA  al  netto  della  dinamica  dei  prezzi  dei  beni
energetici importati, applicato agli  stipendi  tabellari.  Dopo  sei
mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara'  pari  al  50%  del
predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al  presente
comma si applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1  e
2, del decreto legislativo 165 del 2001.