(Statuto-art. 3)
                               Art. 3. 
                        Dotazione finanziaria 
 
    1. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita: 
      a) dai contributi e dalle quote versati dai  soggetti  aderenti
ai sensi degli articoli 18, 21 e 22; 
      b) dalle somme rivenienti dall'esercizio del diritto di surroga
di cui all'art. 59, comma 4, del TUF; 
      c) dai proventi derivanti dalla  gestione  e  dall'investimento
delle disponibilita' liquide; 
      d)  da  ogni  altro   provento   di   carattere   ordinario   e
straordinario. 
    2. La dotazione finanziaria del Fondo  e'  depositata  in  banche
classificate come «primi  5  gruppi  dimensionali»  o  «altre  banche
grandi o appartenenti a gruppi grandi» secondo i criteri dimensionali
previsti dalla Banca d'Italia. Puo' essere  investita  in  titoli  di
Stato o garantiti dallo Stato, in  titoli  di  debito  negoziati  nei
mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'art.  64-quater  del
TUF, emessi da banche  dell'UE  o  da  primari  organismi  finanziari
sopranazionali. 
    3. Lo schema della dotazione finanziaria del Fondo e' dettagliato
nel regolamento operativo.