Art. 3. Dotazione finanziaria 1. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita: a) dai contributi e dalle quote versati dai soggetti aderenti ai sensi degli articoli 18, 21 e 22; b) dalle somme rivenienti dall'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 59, comma 4, del TUF; c) dai proventi derivanti dalla gestione e dall'investimento delle disponibilita' liquide; d) da ogni altro provento di carattere ordinario e straordinario. 2. La dotazione finanziaria del Fondo e' depositata in banche classificate come «primi 5 gruppi dimensionali» o «altre banche grandi o appartenenti a gruppi grandi» secondo i criteri dimensionali previsti dalla Banca d'Italia. Puo' essere investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in titoli di debito negoziati nei mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'art. 64-quater del TUF, emessi da banche dell'UE o da primari organismi finanziari sopranazionali. 3. Lo schema della dotazione finanziaria del Fondo e' dettagliato nel regolamento operativo.