Art. 2.
Durata, decorrenza, tempi e procedure
di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31
dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle Aziende ed
Enti mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico sono applicati dalle Azienda e Enti entro
trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente
di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In
caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del
contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della
scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per
consentire l'apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza
del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla
scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora
stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art.
47-bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, e' riconosciuta, entro i
limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle
risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce
un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti
all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura e'
pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata
dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni
energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei
mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50% del
predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente
comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1
e 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
7. Il presente CCNL puo' essere oggetto di interpretazione
autentica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 165/2001, anche su
richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi
carattere di generalita' sulla sua interpretazione. L'interpretazione
autentica puo' aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo
decreto legislativo.