Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 1. «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio; 2. «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; 3. «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora; 4. «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea; 5. «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione; 6. «decreto istitutivo», il decreto istitutivo dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» indicato nelle premesse del presente Regolamento; 7. «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori; 8. «monitoraggio», l'osservazione costante dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato; 9. «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua; 10. «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' da diporto a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello; 11. «pesca ricreativa e sportiva», l'attivita' di pesca esercitata rispettivamente a scopo ricreativo e agonistico; 12. «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione; 13. «pescaturismo», l'attivita' riconosciuta come piccola pesca artigianale, disciplinata nel decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, e nel decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico - ricreative; 14. «piccola pesca artigianale/piccola pesca», la pesca praticata da unita' di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 dicembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate - combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, arpione HAR, palangaro fisso LLS, e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1380/2013 e dal regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla politica comune della pesca, e successive modifiche e integrazioni; 15. «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio; 16. «unita' da diporto», ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche e integrazioni; 17. «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.