Art. 2.
Definizioni
1. Nell´applicazione delle presenti regole deontologiche si tiene
conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella
disciplina in materia di trattamento dei dati personali. Ai medesimi
fini si intende, altresi':
a) per «archivista», chiunque, persona fisica o giuridica, ente
o associazione, abbia responsabilita' di controllare, acquisire,
trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti
o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, nonche' gli archivi privati
di cui al precedente art. 1, comma 4;
b) per «utente», chiunque chieda di accedere o acceda per scopi
storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalita'
giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e
altre manifestazioni del pensiero;
c) per «documento», qualunque testimonianza scritta, orale o
conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.