(Allegato 1-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Nell´applicazione delle presenti regole deontologiche si tiene
conto  delle  definizioni  e  delle   indicazioni   contenute   nella
disciplina in materia di trattamento dei dati personali. Ai  medesimi
fini si intende, altresi': 
      a) per «archivista», chiunque, persona fisica o giuridica, ente
o associazione,  abbia  responsabilita'  di  controllare,  acquisire,
trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici,  correnti
o  di  deposito  della  pubblica  amministrazione,  archivi   privati
dichiarati di notevole interesse storico, nonche' gli archivi privati
di cui al precedente art. 1, comma 4; 
      b) per «utente», chiunque chieda di accedere o acceda per scopi
storici a documenti contenenti dati personali,  anche  per  finalita'
giornalistiche o di pubblicazione occasionale di  articoli,  saggi  e
altre manifestazioni del pensiero; 
      c) per «documento», qualunque testimonianza  scritta,  orale  o
conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.