(Allegato 1-art. 1)
                                                           Allegato 1 
    Regole deontologiche relative ai trattamenti  di  dati  personali
effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere  o
difendere un diritto in sede giudiziaria 
 
                               Art. 1. 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Le presenti regole deontologiche devono essere rispettate  nel
trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o
per far valere o difendere un diritto in sede  giudiziaria,  sia  nel
corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di  arbitrato
o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione  di
un  eventuale  giudizio,  sia  nella   fase   successiva   alla   sua
definizione, da parte di: 
      a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali
o ai relativi  registri,  sezioni  ed  elenchi,  i  quali  esercitino
l'attivita' in forma individuale, associata o  societaria  svolgendo,
anche  su  mandato,  un'attivita'  in  sede  giurisdizionale   o   di
consulenza o  di  assistenza  stragiudiziale,  anche  avvalendosi  di
collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonche' da avvocati  stranieri
esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato; 
      b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche  da
parte di un difensore, svolgano in conformita' alla  legge  attivita'
di investigazione privata (art. 134 regio decreto 18 giugno 1931,  n.
773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.). 
    2. Le presenti regole deontologiche  si  applicano,  altresi',  a
chiunque tratti dati personali per le finalita' di cui al comma 1, in
particolare  a  altri  liberi  professionisti  o  soggetti   che   in
conformita' alla legge prestino, su mandato, attivita' di  assistenza
o consulenza per le medesime finalita'.