(Allegato 1-art. 1)
                                                           Allegato 1 
 
    REGOLE DEONTOLOGICHE PER  TRATTAMENTI  A  FINI  STATISTICI  O  DI
RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI  NELL'AMBITO  DEL  SISTEMA  STATISTICO
NAZIONALE. 
 
 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Le regole deontologiche si applicano ai  trattamenti  di  dati
personali per scopi statistici effettuati da: 
      a) enti ed uffici di statistica che fanno parte  o  partecipano
al Sistema  statistico  nazionale,  per  l'attuazione  del  programma
statistico nazionale o per la produzione di informazione  statistica,
in conformita' ai rispettivi ambiti istituzionali; 
      b) strutture diverse dagli uffici di cui alla  lettera  a),  ma
appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi
trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale  e  gli
uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le
disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.
322,  nel  regolamento,  nel  Codice  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nonche' nelle presenti regole deontologiche.