(Allegato 1-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Le presenti regole deontologiche si applicano all'insieme  dei
trattamenti   effettuati   per   scopi   statistici   e   scientifici
-conformemente agli  standard  metodologici  del  pertinente  settore
disciplinare-,  di  cui  sono  titolari  universita',  altri  enti  o
istituti di ricerca e societa' scientifiche, nonche' ricercatori  che
operano nell'ambito di dette universita', enti, istituti di ricerca e
soci di dette societa' scientifiche. 
    2.  Le  presenti  regole  deontologiche  non  si   applicano   ai
trattamenti per scopi statistici e scientifici connessi con attivita'
di tutela della salute svolte da esercenti professioni  sanitarie  od
organismi sanitari, ovvero con attivita' comparabili  in  termini  di
significativa ricaduta personalizzata sull'interessato,  che  restano
regolati dalle pertinenti disposizioni.