(Allegato 1-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                     Presupposti dei trattamenti 
 
    1. La ricerca e' effettuata sulla base  di  un  progetto  redatto
conformemente  agli  standard  metodologici  del  pertinente  settore
disciplinare, anche al fine di documentare  che  il  trattamento  sia
effettuato per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici. 
    2. Il progetto di ricerca di cui al comma 1, inoltre: 
      a) specifica le misure da  adottare  nel  trattamento  di  dati
personali, al fine di garantire il  rispetto  delle  presenti  regole
deontologiche, nonche' della normativa in materia di  protezione  dei
dati personali; 
      b) individua gli eventuali responsabili del trattamento 
      c) contiene una dichiarazione di  impegno  a  conformarsi  alle
presenti   regole   deontologiche.   Un'analoga   dichiarazione    e'
sottoscritta anche dai soggetti -ricercatori, responsabili e  persone
autorizzate al trattamento- che fossero coinvolti nel prosieguo della
ricerca, e conservata conformemente a quanto previsto al comma 3. 
    3. Il titolare deposita il progetto presso l'universita'  o  ente
di ricerca o societa' scientifica cui afferisce, la quale ne cura  la
conservazione, in  forma  riservata  (essendo  la  consultazione  del
progetto possibile ai soli fini dell'applicazione della normativa  in
materia  di  dati  personali),  per  cinque  anni  dalla  conclusione
programmata della ricerca. 
    4. Nel trattamento di  dati  relativi  alla  salute,  i  soggetti
coinvolti osservano le regole di riservatezza e di sicurezza cui sono
tenuti  gli  esercenti  le  professioni   sanitarie   o   regole   di
riservatezza e sicurezza comparabili.