Art. 3.
Presupposti dei trattamenti
1. La ricerca e' effettuata sulla base di un progetto redatto
conformemente agli standard metodologici del pertinente settore
disciplinare, anche al fine di documentare che il trattamento sia
effettuato per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici.
2. Il progetto di ricerca di cui al comma 1, inoltre:
a) specifica le misure da adottare nel trattamento di dati
personali, al fine di garantire il rispetto delle presenti regole
deontologiche, nonche' della normativa in materia di protezione dei
dati personali;
b) individua gli eventuali responsabili del trattamento
c) contiene una dichiarazione di impegno a conformarsi alle
presenti regole deontologiche. Un'analoga dichiarazione e'
sottoscritta anche dai soggetti -ricercatori, responsabili e persone
autorizzate al trattamento- che fossero coinvolti nel prosieguo della
ricerca, e conservata conformemente a quanto previsto al comma 3.
3. Il titolare deposita il progetto presso l'universita' o ente
di ricerca o societa' scientifica cui afferisce, la quale ne cura la
conservazione, in forma riservata (essendo la consultazione del
progetto possibile ai soli fini dell'applicazione della normativa in
materia di dati personali), per cinque anni dalla conclusione
programmata della ricerca.
4. Nel trattamento di dati relativi alla salute, i soggetti
coinvolti osservano le regole di riservatezza e di sicurezza cui sono
tenuti gli esercenti le professioni sanitarie o regole di
riservatezza e sicurezza comparabili.