Allegato STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO Carta dei principi fondamentali Lo statuto dell'Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro si rivolge agli studenti, al personale universitario, agli alumni, alle pubbliche amministrazioni, alle imprese, alle lavoratrici e ai lavoratori, alle agenzie educative e a tutti coloro che entrano in contatto con essa. Fa propri i principi e gli indirizzi del Manifesto di Udine, approvato nella riunione del G7 delle Universita' nel giugno 2017, orienta lo sviluppo della conoscenza, la riflessione, il confronto e la diffusione delle idee, la socializzazione dei processi formativi, di ricerca e di terza missione e scelte pubbliche volte allo sviluppo sostenibile e si integra con il processo di rinnovamento delle strutture educative del sistema formativo. 1. L'Universita' degli studi di Bari Aldo Moro (d'ora innanzi Universita') e' una istituzione pubblica, laica, autonoma e pluralista che realizza le proprie finalita' di ricerca, didattica e di terza missione secondo le disposizioni del suo statuto e della legge, nel rispetto dei principi costituzionali. L'Universita', nello svolgimento delle sue attivita', applica e rispetta il proprio Codice dei comportamenti. 2. La Comunita' universitaria persegue, quali fini primari, la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto della liberta' di ricerca e di insegnamento, della sostenibilita' e della valorizzazione del merito. 3. Ricerca, didattica e terza missione sono attivita' tra loro inscindibili e, ove previsto, anche dall'attivita' assistenziale. 4. A tutte le aree disciplinari sono riconosciute pari dignita' e opportunita' e sono garantiti lo sviluppo, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze. 5. L'Universita' assume quali criteri guida per lo svolgimento della propria attivita' i principi di legalita', democrazia, partecipazione, efficienza, efficacia, imparzialita', promozione del merito e semplificazione, assicurando mediante il rispetto delle disposizioni normative e del presente statuto, la qualita' e l'economicita' dei risultati. 6. L'Universita' riconosce l'informazione, l'accesso e la partecipazione quale strumento essenziale per assicurare il coinvolgimento effettivo di studenti, personale universitario e di chiunque abbia interesse alla vita dell'Ateneo e assicura la pubblicita' delle decisioni assunte dai propri organi statutari, nel rispetto della vigente normativa sulla trasparenza e sulla privacy. 7. L'Universita' garantisce la piena autonomia delle strutture preposte all'erogazione della didattica e della ricerca e il pluralismo scientifico e di pensiero. Promuove la diffusione di una cultura fondata sui valori universali del rispetto della persona, dei diritti umani, della pace, della salvaguardia dell'ambiente e della solidarieta'. Riconosce e garantisce a tutti uguale dignita' e pari opportunita' e si impegna a promuovere azioni idonee a rimuovere qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla diversa abilita', alla religione, alla lingua, alle opinioni politiche e alle condizioni personali e sociali. 8. L'Universita' incentiva lo sviluppo dell'attivita' di ricerca scientifica secondo la Carta europea dei ricercatori. Adotta un'organizzazione dipartimentale che assicuri la promozione e il coordinamento dell'attivita' di ricerca e didattica e di terza missione, garantendo nel contempo la liberta' e l'autonomia di ogni singolo componente. Fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione, anche in rete, dei risultati delle ricerche prodotte, al fine di assicurarne la piu' ampia conoscenza nel rispetto della legislazione in materia di tutela della proprieta' intellettuale, della riservatezza dei dati personali e degli accordi con soggetti pubblici e privati. 9. Promuove relazioni con i laureati e i propri alumni, creando una comunita' finalizzata a favorire lo sviluppo dell'Ateneo, valorizzarne il prestigio e rafforzare i legami con la societa' civile. 10. L'Universita', quale comunita' di lavoro, riconosce nel rapporto con le parti sociali un efficace contributo alla democraticita' dell'istituzione e al buon andamento della propria organizzazione. Persegue la formazione continua del personale universitario per favorire l'ottimale funzionamento dell'amministrazione universitaria e dell'educazione globale. Promuove la sicurezza negli ambienti di lavoro, il benessere dei lavoratori ed il piu' ampio rispetto della vigente normativa sulla trasparenza e sulla privacy. 11. L'Universita' si impegna a predisporre processi trasparenti di valutazione dell'attivita' delle strutture di ricerca, di didattica, di terza missione e di servizi. Promuove ogni forma di accreditamento delle proprie strutture, secondo principi di qualita'. 12. L'Universita' favorisce il contributo dei singoli a libere forme associative e riconosce il valore del volontariato e del terzo settore. 13. L'Universita' ha sede legale a Bari. Ha anche sedi a Taranto e a Brindisi, oltre a quelle delle professioni sanitarie. Puo' istituire sedi decentrate nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalle convenzioni. Il mantenimento delle sedi dell'Universita' e', in ogni caso, sottoposto alle procedure di accreditamento ministeriale. Ai sensi della normativa vigente, l'Universita' puo' federarsi con altri Atenei, promuovere strutture interateneo al fine di favorire il livello di integrazione, puo' costituire o partecipare ad associazioni e fondazioni di diritto privato per lo svolgimento di attivita' connesse all'attivita' didattica, alla ricerca e alla terza missione. 14. L'Universita' riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti. Promuove la collaborazione con Universita' e Istituti di ricerca italiani ed esteri e aderisce a reti e consorzi internazionali; sostiene la mobilita' internazionale di tutte le sue componenti e partecipa ai programmi diretti al rafforzamento delle relazioni tra docenti e studenti di Paesi diversi; privilegia la caratterizzazione internazionale dei propri percorsi di studio. 15. L'Universita' favorisce le attivita' culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti e promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo sport universitario e di altre Associazioni sportive, istituiti e riconosciuti secondo le forme e le modalita' previste dalla legislazione vigente. 16. L'Universita' si impegna ad una regolare attivita' di rendicontazione sociale, ambientale e di genere secondo criteri e metodi riconosciuti. 17. L'Universita' organizza la propria attivita' ed i propri servizi in modo da promuovere e rendere effettivo il diritto allo studio, nel rispetto dell'art. 34 della Costituzione; collabora con l'Agenzia per il diritto allo studio universitario e con enti pubblici e privati, favorendo interventi atti a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai capaci e meritevoli l'accesso agli studi; promuove politiche attive per le diverse abilita'. 18. L'Universita', inoltre, riconosce i diritti inalienabili degli studenti, cosi' come previsti dallo statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari e ne garantisce il rispetto; assume il medesimo statuto come riferimento per la definizione dei regolamenti relativi alla didattica e agli studenti. Art. 1. Statuto 1. Il presente statuto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Universita', nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione vigente. 2. Il Consiglio di amministrazione e i Consigli di Dipartimento possono sottoporre al Senato accademico proposta di modifica dello statuto. Possono, altresi', essere sottoposte proposte di modifica sottoscritte da almeno 1/5 del personale dipendente di ruolo dell'Universita'. 3. Qualora le modifiche riguardino l'organizzazione della didattica, il diritto allo studio e i servizi generali e' obbligatorio il parere del Consiglio degli studenti che deve esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 4. La revisione dello statuto e' deliberata dal Senato accademico, sentiti i Consigli di Dipartimento e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo. 5. Le modifiche dello statuto sono emanate dal Rettore con proprio decreto secondo le procedure previste per la sua approvazione.