(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                      STATUTO DELL'UNIVERSITA' 
                    DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 
                   Carta dei principi fondamentali 
 
    Lo statuto dell'Universita' degli Studi  di  Bari  Aldo  Moro  si
rivolge agli studenti, al personale universitario, agli alumni,  alle
pubbliche  amministrazioni,  alle  imprese,  alle  lavoratrici  e  ai
lavoratori, alle agenzie educative e a tutti coloro  che  entrano  in
contatto con essa. 
    Fa propri i principi e gli  indirizzi  del  Manifesto  di  Udine,
approvato nella riunione del G7 delle Universita'  nel  giugno  2017,
orienta lo sviluppo della conoscenza, la riflessione, il confronto  e
la diffusione delle idee, la socializzazione dei processi  formativi,
di ricerca e di terza missione e scelte pubbliche volte allo sviluppo
sostenibile e si  integra  con  il  processo  di  rinnovamento  delle
strutture educative del sistema formativo. 
    1. L'Universita' degli studi di Bari  Aldo  Moro  (d'ora  innanzi
Universita')  e'  una  istituzione  pubblica,   laica,   autonoma   e
pluralista che realizza le proprie finalita' di ricerca, didattica  e
di terza missione secondo le disposizioni del  suo  statuto  e  della
legge, nel rispetto dei principi costituzionali. L'Universita', nello
svolgimento delle sue attivita', applica e rispetta il proprio Codice
dei comportamenti. 
    2. La Comunita' universitaria persegue, quali  fini  primari,  la
ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico,  aperto
al dialogo e all'interazione  tra  le  culture,  nel  rispetto  della
liberta' di ricerca e di insegnamento, della sostenibilita'  e  della
valorizzazione del merito. 
    3. Ricerca, didattica e terza missione sono  attivita'  tra  loro
inscindibili e, ove previsto, anche dall'attivita' assistenziale. 
    4. A tutte le aree disciplinari sono riconosciute pari dignita' e
opportunita' e sono garantiti lo  sviluppo,  il  trasferimento  e  la
valorizzazione delle conoscenze. 
    5. L'Universita' assume quali criteri guida  per  lo  svolgimento
della  propria  attivita'  i  principi  di   legalita',   democrazia,
partecipazione, efficienza, efficacia, imparzialita', promozione  del
merito e semplificazione,  assicurando  mediante  il  rispetto  delle
disposizioni  normative  e  del  presente  statuto,  la  qualita'   e
l'economicita' dei risultati. 
    6.  L'Universita'  riconosce  l'informazione,  l'accesso   e   la
partecipazione  quale  strumento   essenziale   per   assicurare   il
coinvolgimento effettivo di studenti, personale  universitario  e  di
chiunque  abbia  interesse  alla  vita  dell'Ateneo  e  assicura   la
pubblicita' delle decisioni assunte dai propri organi statutari,  nel
rispetto della vigente normativa sulla trasparenza e sulla privacy. 
    7. L'Universita' garantisce la piena  autonomia  delle  strutture
preposte  all'erogazione  della  didattica  e  della  ricerca  e   il
pluralismo scientifico e di pensiero. Promuove la diffusione  di  una
cultura fondata sui valori universali del rispetto della persona, dei
diritti umani, della pace, della salvaguardia dell'ambiente  e  della
solidarieta'. Riconosce e garantisce a tutti uguale dignita'  e  pari
opportunita' e si impegna a  promuovere  azioni  idonee  a  rimuovere
qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, relativa  al  genere,
all'eta', all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla diversa
abilita', alla religione, alla lingua, alle opinioni politiche e alle
condizioni personali e sociali. 
    8. L'Universita' incentiva lo sviluppo dell'attivita' di  ricerca
scientifica  secondo  la  Carta  europea  dei   ricercatori.   Adotta
un'organizzazione dipartimentale che  assicuri  la  promozione  e  il
coordinamento dell'attivita'  di  ricerca  e  didattica  e  di  terza
missione, garantendo nel contempo la liberta' e l'autonomia  di  ogni
singolo componente. Fa propri i principi dell'accesso pieno e  aperto
alla letteratura scientifica e promuove la libera  diffusione,  anche
in  rete,  dei  risultati  delle  ricerche  prodotte,  al   fine   di
assicurarne la piu' ampia conoscenza nel rispetto della  legislazione
in  materia  di  tutela   della   proprieta'   intellettuale,   della
riservatezza dei dati personali e degli accordi con soggetti pubblici
e privati. 
    9. Promuove relazioni con i laureati e i propri  alumni,  creando
una  comunita'  finalizzata  a  favorire  lo  sviluppo   dell'Ateneo,
valorizzarne il prestigio e  rafforzare  i  legami  con  la  societa'
civile. 
    10. L'Universita',  quale  comunita'  di  lavoro,  riconosce  nel
rapporto  con  le  parti  sociali   un   efficace   contributo   alla
democraticita' dell'istituzione e al  buon  andamento  della  propria
organizzazione.  Persegue  la  formazione  continua   del   personale
universitario     per     favorire      l'ottimale      funzionamento
dell'amministrazione   universitaria   e   dell'educazione   globale.
Promuove la sicurezza negli ambienti  di  lavoro,  il  benessere  dei
lavoratori ed il piu' ampio rispetto della  vigente  normativa  sulla
trasparenza e sulla privacy. 
    11. L'Universita' si impegna a predisporre  processi  trasparenti
di  valutazione  dell'attivita'  delle  strutture  di   ricerca,   di
didattica, di terza missione e di servizi.  Promuove  ogni  forma  di
accreditamento delle proprie strutture, secondo principi di qualita'. 
    12. L'Universita' favorisce il contributo dei  singoli  a  libere
forme associative e riconosce il valore del volontariato e del  terzo
settore. 
    13. L'Universita' ha sede legale a Bari. Ha anche sedi a  Taranto
e a Brindisi,  oltre  a  quelle  delle  professioni  sanitarie.  Puo'
istituire sedi decentrate nelle forme  e  nei  modi  stabiliti  dalla
legge, dai regolamenti e dalle  convenzioni.  Il  mantenimento  delle
sedi dell'Universita' e', in ogni caso, sottoposto alle procedure  di
accreditamento  ministeriale.  Ai  sensi  della  normativa   vigente,
l'Universita' puo' federarsi con altri Atenei,  promuovere  strutture
interateneo al fine di favorire  il  livello  di  integrazione,  puo'
costituire o partecipare ad  associazioni  e  fondazioni  di  diritto
privato  per  lo  svolgimento  di  attivita'  connesse  all'attivita'
didattica, alla ricerca e alla terza missione. 
    14. L'Universita' riconosce la propria appartenenza  allo  Spazio
europeo della ricerca e dell'istruzione  superiore  e  ne  fa  propri
principi e strumenti. Promuove la collaborazione  con  Universita'  e
Istituti di ricerca italiani ed esteri e aderisce a reti  e  consorzi
internazionali; sostiene la mobilita' internazionale di tutte le  sue
componenti e partecipa ai programmi diretti  al  rafforzamento  delle
relazioni tra docenti e studenti  di  Paesi  diversi;  privilegia  la
caratterizzazione internazionale dei propri percorsi di studio. 
    15. L'Universita' favorisce le attivita' culturali, ricreative  e
sociali di  tutte  le  componenti  e  promuove  la  diffusione  e  il
potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo
sport universitario e di altre  Associazioni  sportive,  istituiti  e
riconosciuti  secondo  le  forme  e  le  modalita'   previste   dalla
legislazione vigente. 
    16.  L'Universita'  si  impegna  ad  una  regolare  attivita'  di
rendicontazione sociale, ambientale e di  genere  secondo  criteri  e
metodi riconosciuti. 
    17. L'Universita' organizza la  propria  attivita'  ed  i  propri
servizi in modo da promuovere e rendere  effettivo  il  diritto  allo
studio, nel rispetto dell'art. 34 della Costituzione;  collabora  con
l'Agenzia per  il  diritto  allo  studio  universitario  e  con  enti
pubblici  e  privati,  favorendo  interventi  atti  a  rimuovere  gli
ostacoli che impediscono ai capaci e meritevoli l'accesso agli studi;
promuove politiche attive per le diverse abilita'. 
    18. L'Universita',  inoltre,  riconosce  i  diritti  inalienabili
degli studenti, cosi' come previsti dallo statuto dei diritti  e  dei
doveri degli studenti  universitari  e  ne  garantisce  il  rispetto;
assume il medesimo statuto come riferimento per  la  definizione  dei
regolamenti relativi alla didattica e agli studenti. 
 
                               Art. 1. 
                               Statuto 
 
    1.   Il   presente    statuto    disciplina    l'ordinamento    e
l'organizzazione dell'Universita', nel rispetto  dei  limiti  fissati
dalla legislazione vigente. 
    2. Il Consiglio di amministrazione e i Consigli  di  Dipartimento
possono sottoporre al Senato accademico proposta  di  modifica  dello
statuto. 
    Possono,  altresi',  essere  sottoposte  proposte   di   modifica
sottoscritte  da  almeno  1/5  del  personale  dipendente  di   ruolo
dell'Universita'. 
    3.  Qualora  le  modifiche  riguardino   l'organizzazione   della
didattica,  il  diritto  allo  studio  e  i   servizi   generali   e'
obbligatorio  il  parere  del  Consiglio  degli  studenti  che   deve
esprimersi entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
richiesta. 
    4.  La  revisione  dello  statuto  e'   deliberata   dal   Senato
accademico, sentiti  i  Consigli  di  Dipartimento  e  previo  parere
favorevole del Consiglio di amministrazione, a  maggioranza  assoluta
dei componenti di ciascun organo. 
    5. Le modifiche  dello  statuto  sono  emanate  dal  Rettore  con
proprio  decreto  secondo  le   procedure   previste   per   la   sua
approvazione.