Art. 2. Autonomia regolamentare 1. L'Universita' adotta, con provvedimento emanato dal Rettore, ogni Regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle proprie strutture e dei propri servizi, nonche' al corretto esercizio delle funzioni istituzionali. 2. I regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e di ricerca e di terza missione sono approvati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Gli altri regolamenti sono approvati dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico. 3. Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono pubblicati nel Bollettino di Ateneo sul portale web dell'Universita'.