(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
                       Autonomia regolamentare 
 
    1. L'Universita' adotta, con provvedimento emanato  dal  Rettore,
ogni Regolamento necessario  all'organizzazione  e  al  funzionamento
delle proprie strutture e dei propri  servizi,  nonche'  al  corretto
esercizio delle funzioni istituzionali. 
    2. I regolamenti, compresi quelli di competenza dei  Dipartimenti
e delle Scuole, in materia di didattica  e  di  ricerca  e  di  terza
missione  sono  approvati  dal  Senato   accademico   previo   parere
favorevole del Consiglio di amministrazione.  Gli  altri  regolamenti
sono approvati dal Consiglio di  amministrazione  previo  parere  del
Senato accademico. 
    3. Gli  atti  normativi  e  quelli  amministrativi  di  carattere
generale sono pubblicati nel Bollettino di  Ateneo  sul  portale  web
dell'Universita'.